Regione Emilia Romagna. Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti
alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell’art. 4 della L.R. 5
luglio 1999, n. 14.
Il
Consiglio
Richiamata
la deliberazione progr. n. 1604 del 7 settembre 1999, con cui la Giunta
regionale ha assunto l’iniziativa per l’individuazione dei criteri di
pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali
in sede fissa, in applicazione dell’art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14;
Preso
atto delle modifiche ed integrazioni apportate sulla predetta proposta dalla
commissione consiliare "Attività Produttive", in sede preparatoria e
referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 10854 in data 16
settembre 1999, nonché delle modificazioni apportate in sede di discussione
consiliare;
Visto
il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della disciplina relativa al
settore del commercio;
Vista
la legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del
commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" ed
in particolare il comma 2 dell’art. 3 ove si stabilisce che il Consiglio
regionale adotta, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della medesima, un
atto contenente i criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica
riferiti al settore commerciale, sulla base degli indirizzi generali fissati
all’art. 2 e le disposizioni per i Comuni e le Province di cui all’art. 4 della
legge medesima;
Rilevato
che l’art. 4 della summenzionata L.R. n. 14/1999 stabilisce che i criteri
regionali di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti al settore
commerciale debbono contenere:
a) le
definizioni delle tipologie che costituiscono specificazione dell’art. 4 del
D.Lgs. n. 114/1998, eventualmente suddivise per le categorie merceologiche di
cui al comma 1 dell’art. 5 di detto decreto e per tipologie dimensionali;
b)
l’articolazione degli indirizzi per l’insediamento delle attività commerciali
riferite ai diversi ambiti territoriali previsti dal comma 3 dell’art. 6 del
D.Lgs. n. 114/1998, ivi compresi gli indirizzi per l’insediamento degli
esercizi di vicinato;
c) gli
indirizzi ai fini dell’individuazione delle aree da destinare agli insediamenti
commerciali;
d) le
condizioni e i criteri cui i Comuni e le Province devono attenersi per
l’individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici, delle aree idonee per
la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;
e) i
requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche
per portatori di handicap, di dotazione di standard e parcheggi pertinenziali
delle diverse tipologie di strutture di vendita;
f) i criteri
per incentivare l’ammodernamento e la qualificazione delle strutture di vendita
esistenti.
Vista
la deliberazione della Giunta regionale n. 2856 del 30 dicembre 1998, con la
quale si è provveduto ad affidare un incarico alla società TECNICOOP S.c. a
r.l. per l’elaborazione di documenti inerenti gli adempimenti previsti dagli
artt. 6 e 10 del D.Lgs. n. 114/1998;
Vista
altresì la determinazione della Direzione generale alla Presidenza della Giunta
n. 2106 del 23 marzo 1999, con la quale è stato costituito un gruppo di lavoro
a carattere interdisciplinare per la predisposizione di proposte per gli
adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 114/1998;
Esaminata
la proposta dei "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica
riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell’art. 4
della L.R. n. 14/1999", elaborati dal servizio regionale competente, con
la collaborazione della società TECNICOOP e del gruppo di lavoro
interdisciplinare surrichiamato;
Sentite,
in appositi incontri, le rappresentanze degli Enti Locali, delle Associazioni
d’impresa, delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni dei Consumatori,
ai sensi di quanto stabilito ai commi 3 e 4 dell’art. 1 della L.R. n. 14/1999;
Ritenuto
pertanto di dover procedere all’approvazione nei termini fissati dalla
summenzionata L.R. n. 14/1999, della suddetta proposta di Criteri di
pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali
in sede fissa;
Previa
votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera
di
approvare i "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica
riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell’art. 4
della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14" allegati alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
Criteri
di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività
commerciali in sede fissa in applicazione dell’art. 4 della L.R. 5 luglio 1999,
n. 14 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione
del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114".
1.
Criteri per la definizione della superficie di vendita e delle tipologie di
esercizi commerciali (art. 4, lett. A, L.R. n. 14/1999)
1.1.
I Comuni e le Province, nei propri strumenti di pianificazione e nei
regolamenti, articolano le indicazioni e le norme relative alle attività di
commercio al dettaglio in sede fissa con riferimento alle tipologie di esercizi
commerciali e ai due settori merceologici definiti nel D.Lgs. 31 marzo 1998 n.
114, nonché alle specificazioni definite nel presente provvedimento.
1.2.
I due settori merceologici sono i seguenti:
a) vendita
di prodotti alimentari,
b)
vendita di prodotti non alimentari.
1.3.
Le tipologie fondamentali di esercizi commerciali, in termini di classi
dimensionali, sono le seguenti:
a) esercizi
di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione aventi superficie di vendita
non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000
abitanti, e a 250 mq nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000
abitanti;
b) medie
strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti degli
esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei Comuni con popolazione residente
inferiore a 10.000 abitanti e fino a 2.500 mq nei Comuni con popolazione
residente superiore a 10.000 abitanti;
c) grandi
strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai
limiti definiti per le medie strutture di vendita.
1.4.I
Comuni articolano, ai fini dell’adeguamento dei propri strumenti urbanistici
generali ed attuativi, le norme relative alle medie e grandi strutture di
vendita di cui al precedente punto 1.3 in relazione ai due settori merceologici
e alla seguente ulteriore specificazione in classi dimensionali:
a)
medio-piccole strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali così
come definiti nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 avente superficie di vendita
superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 800 mq nei comuni con
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 1.500 mq nei comuni con
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
b)
medio-grandi strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali aventi
superficie di vendita superiore a 800 mq fino a 1.500 mq nei comuni con
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e gli esercizi e centri
commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1.500 mq fino a 2.500 mq
nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
c) grandi
strutture di vendita di livello superiore: le grandi strutture di vendita alimentari
di almeno 4.500 mq di superficie di vendita e le grandi strutture non
alimentari di almeno 10.000 mq di superficie di vendita.
Al
fine dell’applicazione degli standard, nel caso di esercizi che vendono
prodotti alimentari e non alimentari si applicano le norme riferite agli
esercizi del settore alimentare, salvo che la superficie di vendita riservata
al settore alimentare risulti inferiore al 3% di quella complessiva.
1.5.
Per popolazione residente si intende quella risultante dal dato anagrafico riferito
al 31 dicembre dell’anno precedente.
1.6.
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende, ai sensi
dell’art. 4 del D.Lgs. n. 114/1998, la misura dell’area o delle aree destinate
alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e
quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle
merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita.
Non
costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini,
depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri
servizi per i quali non è previsto l’ingresso dei clienti, nonché gli spazi di
"avancassa" purché non adibiti all’esposizione di merci.
1.7.
Si definisce centro commerciale una media o una grande struttura di vendita
nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a
destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di
servizio gestiti unitariamente. I centri commerciali possono comprendere anche
pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi
alle persone, ecc.). Nell’ambito dei centri commerciali si definiscono:
–
centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli esercizi, considerati
singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo
l’eventuale presenza di una medio-piccola struttura;
–
centri commerciali d’attrazione gli altri, suddivisi in:
-
attrazione di livello superiore se comprensivi di grandi strutture alimentari
di livello superiore, di cui al punto 1.3 lett. c), e comunque di medie
o grandi strutture alimentari le cui superfici di vendita complessivamente
superano i 4.500 mq o di grandi strutture non alimentari di livello superiore,
di cui al punto 1.3 lett. c), e comunque di medie o grandi strutture non
alimentari le cui superfici di vendita superino complessivamente i 10.000 mq;
-
attrazione di livello inferiore se comprensivi di medie strutture e/o di grandi
strutture le cui superfici risultano complessivamente inferiori ai limiti di
4.500 mq. di superficie di vendita per le strutture alimentari e di 10.000 mq
per le strutture non alimentari e con superficie territoriale non superiore a 5
ettari.
Per
superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante
dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso
presenti.
Per
quanto riguarda le norme sulle procedure autorizzative, i centri commerciali
sono equiparati a singoli esercizi aventi una superficie di vendita pari alla
loro superficie di vendita complessiva; analoga equiparazione è stabilita per
quanto riguarda gli indirizzi, direttive e requisiti urbanistici, salvo diverse
specifiche disposizioni contenute nei punti successivi.
Non
costituisce centro commerciale un’aggregazione di esercizi di vendita nell’ambito
di una o più unità edilizie destinate anche ad altre funzioni non commerciali,
costituita da più esercizi di vicinato, eventualmente con la presenza anche di
medio-piccole strutture di vendita, e da esercizi paracommerciali e ricreativi
con accessi separati ancorché collocati in contenitori contigui e
caratterizzati da attrattività unitaria per gli utenti.
Per
tali aggregazioni, definibili "complessi commerciali di vicinato" o
"gallerie commerciali di vicinato" non si considera la superficie di
vendita complessiva: sia le procedure autorizzative, sia gli indirizzi,
direttive e requisiti urbanistici di cui ai punti successivi si applicano con
riferimento ai singoli esercizi.
1.8.
Negli strumenti urbanistici e ai fini dei presenti indirizzi si definisce area
commerciale integrata un’area di norma interessante almeno due ettari di
superficie territoriale, specialmente dedicato al commercio, all’interno della
quale esista o venga progettata una pluralità di edifici per strutture
commerciali, per attività paracommerciali, per attività ricreative ed altri
servizi complementari. L’area commerciale integrata deve comprendere più
strutture di medie e/o grandi dimensioni. Essa è configurabile come complesso
organico quanto a fruibilità per gli utenti e dotata di servizi esterni comuni
(quali parcheggi, percorsi pedonali, parchi gioco per ragazzi e simili), ma
costituita da più unità edilizie autonome realizzate o da realizzarsi anche in
tempi diversi. Dal punto di vista della collocazione urbanistica, dell’organizzazione
insediativa, dell’accessibilità e degli effetti sul territorio queste zone sono
da considerare unitariamente nell’ambito di un piano urbanistico attuativo;
viceversa le procedure autorizzative nonché le dotazioni pertinenziali di cui
al successivo punto 5.2.4 saranno riferite agli interventi realizzativi delle
singole unità edilizie.
Il
livello dell’area commerciale integrata è definito dalla presenza o meno di
singole grandi strutture di livello superiore, così come sopra-definite al
punto 1.4 lett. c), o dalla superficie territoriale totale.
Si
definisce di livello superiore l’area commerciale integrata che comprende più
strutture di cui almeno una grande struttura di livello superiore alimentare o
non alimentare, e comunque qualora superi la superficie territoriale di 5
ettari.
Tali
aree sono definite poli funzionali in quanto costituite da parte del territorio
ad elevata specializzazione funzionale e a forte attrattività e pertanto
sottoposte alle procedure di programmazione e di intervento individuate nella
normativa regionale in materia di pianificazione territoriale e di
programmazione urbanistica.
2.
Articolazione degli indirizzi per l’insediamento delle attività
commerciali (L.R. n. 14/1999, art. 4, lett. b)
2.1.
Indirizzi per la definizione degli ambiti della programmazione degli
insediamenti commerciali
2.1.1.
Al fine di realizzare la pianificazione territoriale urbanistica degli
insediamenti delle attività commerciali, come stabilito agli artt. 5 e 6 della
L.R. n. 14/1999, nonché di procedere alle valutazioni previste dall’art. 7
della medesima, le Province e i Comuni tengono conto delle caratteristiche dei
diversi ambiti territoriali come definiti dalla normativa regionale di
pianificazione territoriale ed urbanistica e dagli strumenti urbanistici
comunali con riferimento alle tendenze evolutive socioeconomiche, insediative e
dell’assetto strutturale della rete distributiva.
In
particolare i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) – e,
in fase di prima attuazione, la Conferenza dei Servizi di cui all’art. 7 della
L.R. n. 14/1999 – provvedono alla individuazione delle aree metropolitane
omogenee, come successivamente definite al punto 2.2.4, e delle aree
sovracomunali di cui alle lett. a) e b) del comma 3 dell’art. 6
del D.Lgs. n. 114/1998 e delle aree montane, rurali e di minore consistenza
demografica di cui all’art. 9 della L.R. n. 14/1999.
2.1.2.
Le Province o la Conferenza dei servizi, in fase di prima attuazione, nei
limiti delle competenze di cui alla L.R. n. 14/1999, per l’individuazione degli
ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione
commerciale, tengono conto in primo luogo dell’assetto e della gerarchizzazione
del sistema insediativo e delle aree sovracomunali di gravitazione determinate
dall’assetto delle reti dei servizi e delle reti infrastrutturali; a questo
riguardo costituisce riferimento la definizione delle "città
regionali" e dei "centri ordinatori" come definiti dal Piano
Territoriale Regionale e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale
vigenti. In secondo luogo tengono conto di eventuali specifiche connotazioni
delle gravitazioni commerciali evidenziate da analisi sulla mobilità e sulle
abitudini di acquisto.
2.1.3.
Le Province, con i P.T.C.P. o la Conferenza dei Servizi, in fase di prima
attuazione, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. n. 14/1999, articolano
le proprie previsioni individuando di norma:
a) gli
eventuali ambiti territoriali idonei alla collocazione delle aree che
costituiscono parte del territorio ad elevata specializzazione funzionale,
ovvero i poli funzionali programmati in relazione alla capacità di sopportare
forte attrazione di mobilità, idonei alla localizzazione di centri commerciali
di livello superiore, come definiti al punto 1.7, e di aree commerciali
integrate di livello superiore, come definite al punto 1.8;
b) le aree
sovracomunali configurabili come bacino di utenza per gli insediamenti
commerciali e per le eventuali restanti grandi strutture di vendita, centri
commerciali e aree commerciali integrate, considerando l’intero territorio
provinciale e individuando in prima approssimazione, un bacino di utenza per
ciascuno dei centri urbani riconosciuti come "città regionali" o
"centri ordinatori";
c) eventuali
sub-partizioni delle aree sovracomunali di cui alla lettera precedente,
qualora, in relazione alle caratteristiche orografiche e infrastrutturali del
territorio, si configurino come specifici bacini di utenza per strutture di
vendita di medio-grandi dimensioni di cui al precedente punto 1.4 che sono di
più limitata attrazione sovracomunale.
Le
delibere della Conferenza dei servizi contenenti le suddette individuazioni
sono inviate alla Regione per conoscenza.
2.2.
Indirizzi per l’insediamento delle attività commerciali riferiti al diversi
ambiti territoriali
2.2.1.
Nel definire le scelte di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al
settore commerciale i Comuni e le Province perseguono gli obiettivi specifici
di miglioramento della qualità urbana e del servizio commerciale e si attengono
agli indirizzi volti a conseguire un razionale ed equilibrato assetto della
rete distributiva definiti nei commi successivi con riferimento ai diversi
ambiti territoriali.
2.2.2.
Nelle aree urbane centrali di consolidata presenza commerciale, considerati
componente qualificante del sistema insediativo policentrico regionale,
l’obiettivo specifico consiste nel consolidamento e qualificazione della
capacità attrattiva, della funzione aggregativa e sociale e della vivibilità
dell’area.
Per
conseguire tale obiettivo si reputa necessario porre in essere le seguenti
azioni:
a)
incentivare processi di qualificazione di area volti a migliorare la vivibilità
dei luoghi di aggregazione e l’efficacia dell’attività delle imprese;
b)
programmare lo sviluppo e la qualificazione del piccolo commercio di vicinato
alimentare e non alimentare puntando a potenziare l’integrazione e la
concentrazione, favorendo la continuità della presenza di vetrine commerciali e
di attività di servizio lungo i fronti delle strade commerciali, anche
attraverso apposite normative urbanistiche di controllo dei cambi d’uso;
c)
potenziare la gamma dei servizi culturali, artigianali, di ritrovo, ristoro e
svago, quali ulteriori componenti dell’attrattività dell’area;
d)
qualificare la presenza del commercio su aree pubbliche;
e) prevedere
l’inserimento di medie strutture, centri commerciali di vicinato e complessi
commerciali di vicinato di norma nell’ambito di programmi di riqualificazione
urbana o altri piani urbanistici attuativi o attraverso progetti di
valorizzazione commerciale di cui all’art. 8 della L.R. n. 14/1999, secondo
modalità e in localizzazioni che siano sinergiche con la rete preesistente;
f)
favorire l’accessibilità dell’area con i mezzi pubblici e comunque
secondo modalità compatibili con la struttura insediativa;
g) nei
centri storici e nelle aree urbane centrali può essere previsto di norma
l’insediamento di centri commerciali di vicinato o di complessi commerciali di
vicinato evitando l’insediamento di grandi strutture di vendita di livello
superiore e centri commerciali d’attrazione.
I
Comuni individuano le aree urbane centrali considerando in esse le aree urbane
caratterizzate da una elevata e radicata compresenza di funzioni. In esse vanno
comprese, oltre al centro storico, le fasce urbane di "prima
periferia", contraddistinte da assetti insediativi ad alta densità ma
carenti di adeguate infrastrutture di supporto.
2.2.3.
Nelle aree di consolidata presenza commerciale nella periferia urbana,
considerate come risorsa indispensabile per il miglioramento della vita sociale
dei quartieri e per la prevenzione dei fenomeni di degrado, l’obiettivo
specifico consiste nella qualificazione e nel potenziamento degli assi
commerciali e dei nuclei di servizio esistenti. Per conseguire tale obiettivo
si reputa necessario porre in essere le seguenti azioni:
a) integrare
e completare la gamma dei servizi lungo gli assi commerciali esistenti;
b) prevedere
la presenza di medie strutture di vendita e di complessi commerciali di vicinato,
come definiti al punto 1.7, privilegiando le azioni di razionalizzazione di
medie strutture di vendita esistenti e dei complessi commerciali di vicinato, e
favorendo operazioni di ammodernamento delle strutture esistenti;
c)
prevedere nuovi insediamenti privilegiando le operazioni di
riqualificazione urbana o di riconversione di insediamenti dismessi anche per
l’incremento e diversificazione dell’offerta commerciale, laddove ciò possa
avere effetti sinergici di rafforzamento di assi o nuclei commerciali
preesistenti;
d)
migliorare l’assetto e l’arredo di piazze, slarghi, isole pedonali,
ovvero creare nuove aree qualificate di aggregazione urbana e per il commercio
su aree pubbliche.
2.2.4.
Negli ambiti territoriali sovracomunali di cui al punto 2.1.2 nonché negli
ambiti periurbani delle aree metropolitane, intese come sistemi urbani
complessi sovracomunali, caratterizzati da fenomeni di diffusione urbana,
considerati come componenti della città vasta e configurabili, con riferimento
alle grandi strutture di commercio., come un unico bacino di utenza, fatte
salve le aree di cui ai precedenti punti 2.2.2 e 2.2.3, l’obiettivo specifico
consiste nella programmazione integrata della rete distributiva e nella
razionalizzazione della presenza e delle possibilità di insediamento delle
strutture di vendita medio-grandi e grandi, avendo come riferimento le
abitudini di consumo della popolazione, l’equilibrio dell’assetto territoriale
e la limitazione degli impatti socio-economici e ambientali.
Per
conseguire tale obiettivo si reputa necessario porre in essere le seguenti
azioni:
a)
armonizzare ed eventualmente integrare la presenza di grandi strutture
commerciali;
b)
razionalizzare l’accessibilità nelle aree ove si sono insediate grandi
strutture commerciali;
c) favorire
la concentrazione delle grandi e medie strutture in aree commerciali integrate
collocate in prossimità dei nodi infrastrutturali che garantiscano la massima
accessibilità;
d) prevedere
nuove aree per il commercio di vicinato e per medie e grandi strutture in
connessione con le nuove previsioni insediative e con specifiche tendenze alla
crescita demografica;
e) escludere
possibilità insediative per medie e grandi strutture di commercio poco vocate
dal punto di vista dell’accessibilità.
2.2.5.
Nei centri di minore consistenza demografica, in particolare della montagna e
della pianura distanti dai maggiori poli dei servizi, considerati come rete
insediativa diffusa con essenziali funzioni di presidio e valorizzazione del
territorio, l’obiettivo specifico consiste nel mantenimento di nuclei di
servizio integrati, e, ove occorra, nella creazione di esercizi commerciali
polifunzionali.
Per
conseguire tale obiettivo si reputa necessario porre in essere le seguenti
azioni:
a) favorire
la persistenza e il consolidamento dei nuclei di servizio, inserendo nuove
opportunità urbanistiche volte alla qualificazione della presenza del
commercio;
b) nei casi
di effettivo pericolo di desertificazione della rete, prevedere espressamente
spazi e modalità per la formazione di esercizi commerciali polifunzionali,
eventualmente comprendenti anche servizi di pubblica utilità;
c)
qualificare gli spazi per l’aggregazione urbana valorizzando anche le
aree per il commercio su aree pubbliche.
2.2.6.
In tutti gli ambiti territoriali si persegue inoltre l’obiettivo del
contenimento dell’uso urbano del territorio, privilegiando l’insediamento delle
strutture di vendita in aree già utilizzate per funzioni urbane rispetto
all’urbanizzazione di nuove aree.
3.
Indirizzi in materia di urbanistica ai fini dell’individuazione delle aree da
destinare agli insediamenti commerciali in sede fissa in relazione alle diverse
tipologie di strutture (L.R. n. 14/1999 art. 4 lett. c)
3.1.
Indirizzi generali
3.1.1.
I Comuni e le Province nel determinare le scelte di pianificazione territoriale
e urbanistica riferiti al settore commerciale valutano lo stato di fatto della
rete e delle potenzialità urbanistiche per il commercio, con riferimento alle
aree urbane consolidate, alle aree da riqualificare, alle aree per nuovi
insediamenti e alle aree specialistiche.
3.1.2.
La Conferenza dei servizi convocata dalla Provincia, nella fase di prima
attuazione, e i P.T.C.P., nella fase a regime, secondo quanto previsto dagli
artt. 5 e 7 della L.R. n. 14/1999 provvedono a valutare e ad individuare le
aree che costituiscono parte del territorio ad elevata specializzazione
funzionale caratterizzate da forte attrattività idonee a localizzare aree
commerciali integrate e con la previsione di dotazioni strutturali che consentano
la sostenibilità del carico urbanistico.
3.2.
Metodologia per gli adempimenti dei comuni
3.2.1.
I Comuni, entro sei mesi dall’emanazione dei presenti criteri, valutano la
conformità dei propri strumenti urbanistici generali e attuativi ai medesimi,
ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 della L.R. n. 14/1999.
3.2.2.
Le indicazioni metodologiche per le operazioni da compiersi da parte dei Comuni
sono le seguenti:
a)
un’analisi della rete commerciale in essere, costituita quanto meno dalla
localizzazione e consistenza di ciascuna media o grande struttura di vendita e
dalla localizzazione delle aree o assi o fronti ove si concentra il commercio
di vicinato;
b) la
valutazione del dimensionamento, anche in termini di raffronto con i dati
disponibili a livello provinciale e regionale, in riferimento: alla popolazione
residente e/o gravitante, alle scelte urbanistiche generali del Comune in
materia di sviluppo insediativo, e alle tendenze socio-demografiche, con
particolare riferimento alle esigenze che emergono dalle mutazioni della
struttura familiare e delle classi di età della popolazione;
c) una
valutazione dell’efficacia della dislocazione attuale della rete delle
strutture di vendita rispetto all’accessibilità (veicolare, ciclabile,
pedonale, con i mezzi pubblici) da parte dell’utenza, ivi compresi i portatori
di handicap;
d)
un’analisi delle previsioni del P.R.G. vigente, consistente nella mappatura
delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e delle relative
condizioni normative e requisiti di insediamento;
e) la
individuazione delle aree urbane centrali di cui al punto 2.2.2;
f) la
formulazione degli orientamenti dell’amministrazione riguardo all’evoluzione
della rete stessa nelle diverse parti del territorio, con particolare
riferimento alle aree commerciali consolidate, agli esercizi di vicinato, alle
possibilità di insediamento di medie strutture di vendita, e alle eventuali
aree suscettibili di ospitare grandi strutture di vendita;
g) la
riformulazione delle norme dello strumento urbanistico generale riguardanti i
tipi d’uso commerciali e relativi standard e requisiti di insediamento, per
adeguarla alla casistica di tipologie, di merceologie, di forme di aggregazione
di cui al punto 1 e agli indirizzi, direttive e requisiti di insediamento
previsti nei restanti punti del presente provvedimento;
h) la
riformulazione delle norme urbanistiche relative alle zone di possibile
insediamento di attività commerciali per adeguarle agli orientamenti
dell’amministrazione di cui alla precedente lett. f) e agli indirizzi,
direttive e requisiti del presente provvedimento;
i)
l’eventuale individuazione di nuove opportunità urbanistiche ove ammettere
l’insediamento delle diverse tipologie di attività commerciali.
3.2.3.
In linea di indirizzo, nello strumento urbanistico generale, il commercio di
vicinato sarà considerato una delle destinazioni d’uso ammesse, insieme ad
altre, nelle zone prevalentemente residenziali e miste e, in particolare, negli
ambiti urbani consolidati e negli ambiti da riqualificare; le medie strutture,
in particolare le medio-piccole, saranno di norma una delle destinazioni
ammesse nelle zone urbane a carattere misto, consolidate o da riqualificare, ma
possono anche essere individuate in zone per nuovi insediamenti e in zone
specialistiche, ovvero nei poli funzionali. Le grandi strutture di vendita
saranno di norma collocate o realizzabili nei poli funzionali di tipo
specialistico.
3.2.4.
In particolare le grandi strutture di vendita di livello superiore, di cui al
punto 1.4 lett. c), i centri commerciali di livello superiore, di cui al
punto 1.7 e le aree commerciali integrate con superficie territoriale superiore
a 5 ettari devono sempre essere collocate in zone specialistiche ovvero in poli
funzionali.
3.2.5.
Qualora i Comuni ritengano di procedere ai sensi del comma 2 dell’art. 6 della
L.R. n. 14/1999 adottano i provvedimenti prescelti in variante allo strumento
urbanistico generale vigente per introdurre le modifiche normative ed
eventualmente cartografiche necessarie. La relazione illustrativa dei o dei
provvedimenti comprende i contenuti di cui alle lett. a), b), c),
d), e), f), del precedente comma 3.2.2.
3.2.6.
Qualora il Comune ritenga di procedere ai sensi del comma 3 dell’art. 6 della
L.R. n. 14/1999 è tenuto a predisporre, ai fini della preparazione della
Conferenza dei Servizi di cui all’art. 7 della medesima legge:
–
una relazione illustrativa con i medesimi contenuti di cui sopra;
–
il testo delle modifiche o integrazioni alla normativa dello strumento
urbanistico proposto alla Conferenza.
3.2.7.
I Comuni, ai sensi di quanto fissato al comma 5 dell’art. 6 del D.Lgs. n.
114/1998, entro 6 mesi dall’emanazione dei presenti criteri adottano inoltre:
a) una
delibera che, sulla base degli indirizzi generali di cui all’art. 2 della L.R.
n. 14/1999, e dei presenti criteri, fissa i criteri per il rilascio delle
autorizzazioni per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di
medie strutture di vendita, secondo le metodologie di cui al punto 3.2. I
comuni dovranno procedere ad una verifica periodica degli standard di servizio
raggiunto dalla rete distributiva;
b) le
modifiche regolamentari per introdurre le norme sul procedimento per il
rilascio dell’autorizzazione all’apertura, al trasferimento o all’ampliamento
di medie strutture di vendita.
I
Comuni, inoltre, ai sensi degli artt. 8 e 10 della L.R. n. 14/1999, adottano,
entro lo stesso termine e in fase di prima applicazione, appositi atti
contenenti:
a)
l’individuazione delle aree in cui promuovere i progetti di valorizzazione
commerciale, anche ai sensi di quanto specificatamente previsto al comma 9
dell’art. 8;
b) la
perimetrazione e regolamentazione di specifiche aree o complessi di immobili in
centri storici;
c)
la classificazione delle botteghe storiche.
4.
Condizioni e criteri cui i Comuni e le Province devono attenersi
per l’individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici, delle aree idonee
per la localizzazione di strutture di vendita (L. R. n. 14/1999, art. 4, lett. c
e d)
4.1.
Indirizzi per l’insediamento degli esercizi di vicinato
4.1.1.I
Comuni, attraverso la propria strumentazione urbanistica, prevedono
prioritariamente la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato negli
ambiti urbani a funzione residenziale o mista, come precisato al punto 3.2.3.
4.1.2.
I Comuni non prevedono, di norma, la possibilità di insediamento di nuovi
esercizi di vicinato:
–
nelle aree produttive ecologicamente attrezzate ovvero nelle aree industriali
di maggiore rilevanza e impatto ambientale;
–
in fregio alla viabilità urbana principale di scorrimento come definita dallo
strumento urbanistico generale o dal piano urbano del traffico (P.U.T.) ai
sensi del Codice della Strada;
–
nelle zone rurali, al di fuori dei nuclei abitati.
I
Comuni possono tuttavia definire nella disciplina urbanistica condizioni di
ammissibilità di nuovi esercizi di vicinato anche nelle situazioni suddette.
4.2.
Indirizzi per l’insediamento delle medie strutture di vendita
4.2.1.
Nel definire la disciplina urbanistica e i criteri per il rilascio di nuove
autorizzazioni per medie strutture di vendita i Comuni privilegiano l’obiettivo
primario del rafforzamento del ruolo commerciale dei centri storici e delle
aree di consolidata presenza di servizi commerciali.
4.2.2.
I Comuni articolano le norme relative alle medie strutture di vendita in
relazione ai due settori merceologici di cui al precedente punto 1.2 e alla
specificazione in classi dimensionali contenuta nel punto 1.4.
4.2.3.I
Comuni individuano nell’ambito dello strumento urbanistico generale le zone o
comparti nei quali si ritenga ammissibile ed idoneo l’insediamento di medie
strutture di vendita, in coerenza con le altre scelte dello stesso dello
strumento urbanistico, con le eventuali previsioni del P.U.T. ove vigente, con
le indicazioni della zonizzazione acustica di cui alla legge n. 447/1995, con
gli obiettivi dei Programmi di riqualificazione urbana di cui alla L.R. 3
luglio 1998 n. 19 ove approvati o previsti, osservando i seguenti criteri:
a) al fine
di evitare la diffusione di esercizi isolati e di localizzazioni incongrue, non
sono insediabili di norma medie strutture di vendita, fatte salve quelle
eventualmente preesistenti, nel territorio extraurbano;
b) in
relazione alla zonizzazione acustica, non sono insediabili medie strutture di
vendita nelle zone classificate nelle classi I e II, mentre per le altre zone
acustiche dovrà essere valutata la compatibilità, ponendo specifici limiti in
relazione ai caratteri della classe stessa;
c) le nuove
medie strutture di vendita sono insediabili prioritariamente:
–
nell’ambito o in contiguità di aree di consolidata presenza di servizi
commerciali; con funzione di rafforzamento dell’attrattività dell’area stessa,
e in particolare nell’ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di cui
all’art. 8 della L.R. n. 14/1999 specie qualora si tratti di strutture di
vendita di prodotti alimentari;
–
lungo gli assi della viabilità urbana principale (di scorrimento e di
quartiere), così come definita dallo strumento urbanistico generale o dal
P.U.T.;
d) nell’individuazione
delle possibilità di insediamento delle medio-grandi strutture di vendita, i
Comuni sono tenuti a considerare le eventuali influenze sovracomunali, con
riferimento alle aree configurabili come unico bacino di utenza, definite dalle
Province ai sensi del precedente punto 2, e a valutare i possibili impatti dei
nuovi insediamenti commerciali sull’ambiente, sulla mobilità e sulla rete dei
servizi pubblici e privati preesistente; in particolare devono essere
considerati gli effetti del traffico indotto sulla rete stradale in relazione
al tipo di accessibilità previsto, alle caratteristiche geometriche delle sedi
stradali e al loro stato di congestione;
e)
l’insediamento di medio-grandi strutture di vendita, di cui al
precedente punto 1.4, anche qualora avvenga per cambio d’uso di edifici
preesistenti, può essere consentito solo:
–
in aree già assoggettate ad un piano urbanistico attuativo;
–
previa approvazione di un piano urbanistico attuativo, anche al fine di
prevedere nella convenzione gli impegni relativi alle opere di mitigazione
ambientale e/o di miglioramento dell’accessibilità ritenute necessarie;
–
oppure nel caso che sia previsto nell’ambito di Progetti di valorizzazione
commerciale di cui all’art. 8 della L.R. n. 14/1999.
4.3.
Indirizzi per l’insediamento delle grandi strutture di vendita
4.3.1.
I Comuni e le Province, nell’adeguamento dei rispettivi strumenti di
pianificazione ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 14/1999 si attengono ai
seguenti criteri:
a) nel
definire gli ambiti territoriali, da parte delle Province, e le zone
urbanistiche, da parte dei Comuni, ove sia possibile insediare nuove grandi
strutture di vendita devono essere valutati i possibili impatti dei nuovi
insediamenti sull’ambiente, sulla mobilità e sulla rete dei servizi pubblici e
privati preesistente; in particolare devono essere considerati gli effetti del
traffico indotto sulla rete stradale in relazione al tipo di accessibilità
previsto, alle caratteristiche geometriche delle sedi stradali e al loro stato
di congestione, avendo riguardo al fatto che i progetti a corredo delle domande
per grandi strutture dovranno contenere idonee simulazioni dei prevedibili
flussi generati/attratti nelle ore di punta dalle strutture commerciali, al
fine di verificare la compatibilità degli stessi con le densità veicolari
ordinarie sulla viabilità esistente e l’efficacia delle soluzioni proposte. Le
specifiche indicazioni riferite ai parametri di valutazione saranno contenute
nell’atto di cui all’art. 3, comma 2, lett. b), della L.R. n. 14/1999;
b)
l’insediamento di grandi strutture di vendita e di aree commerciali integrate,
anche qualora avvenga per cambio d’uso di edifici preesistenti, può essere
consentito solo:
–
in aree già assoggettate ad un piano urbanistico attuativo che contempli
specificamente tale insediamento;
–
previa approvazione di un piano urbanistico attuativo preventivo, anche al fine
di prevedere nella convenzione gli impegni relativi alle opere di mitigazione
ambientale e/o miglioramento dell’accessibilità ritenute necessarie;
c)
l’insediamento di nuove grandi strutture di vendita di livello superiore di cui
al punto 1.4 lett. c), può essere previsto esclusivamente in poli
funzionali, in ambiti configurabili come aree commerciali integrate di cui al
precedente punto 1.8;
d) per
l’insediamento di nuove grandi strutture di vendita di prodotti alimentari o
centri commerciali comprendenti grandi superfici alimentari, a parità di altre
condizioni sono da preferirsi le localizzazioni nelle quali è più elevata la
quantità di popolazione residente rispetto al bacino d’utenza e dotate di una
efficace accessibilità tale da minimizzare l’impatto sul sistema viario;
e)
l’insediamento di nuove grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari
potrà essere previsto:
–
in ambiti a destinazione specialistica, o comunque in aree specificamente
destinate dai piani urbanistici ad ospitare più strutture commerciali, dotate
di un sistema integrato di accessi e di parcheggi;
–
in ambiti nei quali si siano formate nel tempo aggregazioni di grandi o medie
strutture commerciali, anche non adeguatamente attrezzate ed integrate, e nei
quali l’insediamento di ulteriori strutture possa consentire e assicurare la
razionalizzazione e il miglioramento del sistema di accessi e dei parcheggi;
–
in aree già insediate, nelle quali si verifichi la dismissione delle precedenti
funzioni, che possano essere validamente destinate a funzioni anche
commerciali.
5.
Requisiti urbanistici per la realizzazione delle strutture commerciali
5.1.
Standard urbanistici, criteri per incentivare l’ammodernamento e la
riqualificazione delle strutture di vendita esistenti (L.R. n. 14/1999, art. 4,
lett. e-f)
5.1.1.
In materia di aree da cedere ad uso pubblico per standard urbanistici, fino
all’approvazione di una riforma della legge regionale sulla tutela e uso del
territorio si applicano le norme della L.R. n. 47/1978 e successive
modificazioni e integrazioni, con le seguenti precisazioni:
a) agli
esercizi di vicinato e ricompresi in ambiti prevalentemente residenziali sono
applicabili le norme sugli standard relative agli insediamenti residenziali;
b)
alle medie e grandi strutture commerciali, ancorché inserite in ambiti
comprendenti altre funzioni, si applicano sempre le norme specifiche sugli
standard relative agli insediamenti commerciali;
c) nel caso
di medie o grandi strutture di vendita collocate fuori o ai margini dei centri
abitati in posizione tale per cui le aree da cedere ad uso pubblico non siano
di fatto utilizzabili dalla popolazione residente nella zona circostante, né
siano utilizzabili come parcheggi scambiatori per l’accesso al centro urbano
con mezzi collettivi, i Comuni possono stabilire nella convenzione la gestione
privata delle stesse a cura del gestore della struttura commerciale.
5.1.2.
Al fine di agevolare le iniziative tendenti all’ammodernamento, alla
qualificazione e al consolidamento della rete preesistente, i Comuni possono
prevedere la "monetizzazione" parziale o totale delle dotazioni
prescritte in materia di aree per parcheggi pubblici e verde pubblico, nel
rispetto dei limiti e condizioni definiti dalla legislazione regionale in
materia, nei seguenti casi:
a)
nell’ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui
all’art. 8 della L.R. n. 14/1999 qualora sia previsto dal progetto che
l’accesso dell’utenza avvenga prevalentemente a piedi o con i mezzi collettivi
o con veicoli leggeri, e purché gli interventi siano limitati al cambio d’uso,
alla ristrutturazione edilizia e all’ampliamento di edifici preesistenti. Le dotazioni
di cui al punto precedente sono comunque da richiedere nel caso di interventi
di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di nuova
costruzione;
b) nel caso
di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di
vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20%
della superficie di vendita precedentemente autorizzata e purché non si superi
con l’ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita;
c) nel caso
di formazione di centri commerciali di vicinato o complessi commerciali di
vicinato, purché nell’ambito dei centri storici e a condizione che gli
interventi edilizi siano limitati al cambio d’uso, alla ristrutturazione
edilizia e recupero di edifici preesistenti.
5.1.3.
Le risorse finanziarie in tal modo acquisite dai Comuni sono riservate al
miglioramento dell’accessibilità con mezzi pubblici o piste ciclabili e al
reperimento e alla realizzazione di parcheggi pubblici e verde pubblico
nell’ambito del contesto urbano coinvolto dall’intervento.
5.2.
Dotazioni di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e scarico merci
5.2.1.
Parcheggi pertinenziali di uso comune: definizione e misure.
I
parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni, o porzioni di aree o di
costruzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un
determinato insediamento.
Nei
parcheggi pertinenziali, le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto
degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a m 2,5 x 4,8.
Ai
fini del rispetto della L. 24 marzo 1989 n. 122, la superficie convenzionale di
un "posto auto", comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si
considera pari a mq 25.
5.2.2.
Localizzazione e organizzazione dei parcheggi pertinenziali di uso comune.
I
parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono
essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti. Pertanto devono essere
collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e
gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all’interno di recinzioni,
salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le
chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore
e nei giorni in cui l’attività di cui sono pertinenza è chiusa.
I
parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nella stessa unità
edilizia che contiene l’unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza;
possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta
in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, purché permanentemente
asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla
struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiede,
attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.
I
parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dai parcheggi
pubblici e dalle aree a verde pubblico di cui al precedente punto 5.1, senza
sovrapposizioni.
Nel
caso di strutture di vendita con più di cento dipendenti per turno di lavoro è
opportuno che nell’ambito dei parcheggi pertinenziali sia individuata una
porzione specifica destinata ai dipendenti della struttura.
Nel
caso di strutture con parcheggi pertinenziali per una capienza complessiva di
più di 100 posti-auto, e dislocati in più gruppi di posti-auto con accessi
differenziati, è prescritto l’impianto di segnalamento automatico che indirizzi
gli utenti verso l’accesso più opportuno in relazione alla disponibilità di
posti.
In
ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso, e adottati
tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e
l’accessibilità da questi ai punti di vendita, con particolare riferimento al
superamento delle barriere architettoniche.
5.2.3.
Caratteristiche tipologiche dei parcheggi pertinenziali.
I
parcheggi pertinenziali possono essere realizzati in superficie e alberati,
oppure in soluzioni interrate o fuori terra, anche multipiano, secondo i limiti
di edificazione stabiliti dal P.R.G.
Nel
caso di grandi parcheggi sono da preferire, nella disciplina urbanistica
comunale, le soluzioni interrate e/o pluripiano che minimizzino l’estensione
della superficie che viene impermeabilizzata. Tali soluzioni sono da
prescrivere in particolare nel caso di parcheggi pertinenziali di capienza
superiore a 100 posti-auto in aree ad elevata permeabilità, quali i terrazzi
fluviali e i conoidi dell’alta pianura.
5.2.4.
Dotazione minima di aree destinate a parcheggi pertinenziali per la clientela.
Gli
strumenti urbanistici comunali stabiliscono le dotazioni necessarie di
parcheggi pertinenziali per la clientela, in relazione alle diverse tipologie
di commercio e merceologie e in relazione alle diverse zone urbane, rispettando
comunque i seguenti valori minimi:
a) esercizi
di vicinato:
va
richiesta di norma la medesima dotazione, in termini quantitativi, che è
richiesta per la funzione residenziale, fermo restando che si deve trattare di
spazi aperti direttamente accessibili da parte della clientela;
b) medie e
grandi strutture di vendita di prodotti alimentari:
–
per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita:
1 posto-auto ogni 30 mq di superficie di vendita o frazione;
–
per esercizi da 400 fino a 800 mq di superfici di vendita:
1 posto-auto ogni 18 mq di superficie di vendita o frazione;
–
per esercizi da 800 fino a 1500 mq di superficie di vendita:
1 posto-auto ogni 13 mq di superficie di vendita o frazione;
–
per esercizi con oltre 1500 mq di superficie di vendita:
1 posto-auto ogni 8 mq di superficie di vendita o frazione;
c) medie e
grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari:
–
per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita:
1 posto-auto ogni 40 mq di superficie di vendita o frazione;
–
per esercizi da 400 mq fino a 800 mq di superficie di vendita:
1 posto-auto ogni 25 mq di superficie di vendita o frazione;
–
per esercizi da 800 mq fino a 1500 mq di superficie di vendita:
1 posto-auto ogni 20 mq di superficie di vendita o frazione;
–
per esercizi con oltre 1500 mq di superficie di vendita:
1 posto-auto ogni 16 mq di superficie di vendita o frazione;
d) centri
commerciali:
la
dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la somma delle
superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti alimentari,
separatamente, la somma delle superfici di vendita degli esercizi per la
vendita di prodotti non alimentari, ed applicando a tali somme le dotazioni
richieste ai sensi delle precedenti lett. b) e c).
Nel
caso di centri commerciali, complessi commerciali di vicinato o aree
commerciali integrate, alle dotazioni richieste di parcheggi pertinenziali
relativi alle attività commerciali si sommano le dotazioni relative alle altre
eventuali funzioni presenti o previste (pubblici esercizi, attività terziarie,
attività ricreative, ecc.) nella misura prescritta dallo strumento urbanistico
generale.
Nel
caso che le diverse attività previste utilizzino i parcheggi pertinenziali in
comune in fasce orarie diverse sono ammissibili corrispondenti riduzioni delle
quantità prescritte.
5.2.5.
Casi di possibile riduzione delle dotazioni.
Al
fine di agevolare le iniziative tendenti all’ammodernamento, alla
qualificazione e al consolidamento della rete preesistente, i Comuni possono
richiedere dotazioni di parcheggi pertinenziali inferiori a quelle di cui al
precedente punto 5.2.4. nei soli seguenti casi:
a)
nell’ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui
all’art. 8 della L.R. n. 14/1999 qualora sia previsto dal progetto che
l’accesso dell’utenza avvenga in misura significativa a piedi o con i mezzi
collettivi o con veicoli leggeri, e purché gli interventi siano limitati alla
ristrutturazione edilizia e al cambio d’uso. Le dotazioni di cui al precedente
punto 5.2.4 sono comunque da richiedere nel caso di interventi di
ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di nuova
costruzione;
b)
nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di
preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un
ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente
autorizzata, e purché non si superi con l’ampliamento il limite dimensionale
delle medie strutture di vendita;
c) nel caso
di formazione di centri commerciali di vicinato o complessi commerciali in cui
non siano compresi esercizi che superano la dimensione degli esercizi di
vicinato, purché nell’ambito dei centri storici e a condizione che gli
interventi edilizi siano limitati al cambio d’uso, alla ristrutturazione
edilizia e recupero di edifici preesistenti.
Nei
suddetti casi il Comune può richiedere in alternativa la realizzazione di opere
di arredo urbano o di miglioramento dell’accessibilità a piedi o con veicoli
leggeri.
5.2.6.
Posti per motocicli e biciclette
In
aggiunta alle dotazioni prescritte di posti-auto, la strumentazione urbanistica
comunale può prescrivere adeguate dotazioni di posti per motocicli e per
biciclette, con particolare riferimento alle medie strutture di vendita.
5.2.7.
Aree per il carico e lo scarico delle merci
Le
medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari e le grandi strutture
di vendita devono essere dotate di un’area pertinenziale riservata alle
operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci,
dimensionata secondo le esigenze attese.
Per
le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari tale area deve
essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quanto meno con un’idonea
segnaletica orizzontale e verticale.
Per
le grandi strutture di vendita l’area di cui sopra deve essere delimitata con
alberature e/o elementi artificiali eventualmente amovibili, e deve essere
raccordata con l’innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato
rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti.
Per
le grandi strutture di vendita è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare
due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche
diverse.
5.3.
Accessibilità
5.3.1.
Per la localizzazione di medie o grandi strutture di vendita devono essere
assicurati requisiti di localizzazione e di organizzazione degli accessi tali
da offrire un’efficace accessibilità rispetto al bacino di utenza previsto e da
minimizzare l’impatto della struttura sull’efficienza della rete stradale.
I
requisiti di accessibilità sono cosi definiti:
a) idoneità della
collocazione rispetto alla gerarchia della rete viaria;
b) efficacia
della collocazione rispetto ai nodi di interscambio fra mobilità individuale e
collettiva;
c)
efficienza dell’innesto fra viabilità pubblica e privata.
Per
ciascun requisito sono descritti gradi diversi di prestazioni da assicurare in
relazione alla tipologia e alla dimensione della struttura di vendita, il
raggiungimento di prestazioni più elevate di quelle minime richieste
costituisce elemento di priorità fra domande concorrenti ai sensi dell’art. 12
della L.R. n. 14/1999.
5.3.2.
Requisito a): collocazione rispetto alla gerarchia della rete viaria:
Si
definiscono i seguenti livelli di prestazione:
a1.
struttura raggiungibile direttamente da una strada con le caratteristiche delle
strade di tipo A o B di cui all’art. 2 del Codice della Strada o quanto meno
con le caratteristiche geometriche di cui al tipo III CNR;
a2.
struttura con accesso diretto da strada extraurbana principale con
caratteristiche geometriche quanto meno pari a quelle del tipo IV CNR;
a3.
struttura accessibile da strada extraurbana con caratteristiche geometriche
quanto meno pari a quelle del tipo V CNR;
a4.
struttura raggiungibile direttamente da una strada urbana di scorrimento, ossia
con le caratteristiche delle strade di tipo D di cui all’art. 2 del Codice
della Strada;
a5.
struttura accessibile direttamente da una strada a cui il P.U.T. e/o il P.R.G.
assegna il ruolo di strade urbane di quartiere.
Per
le grandi strutture di vendita di prodotti alimentari con superficie di vendita
di almeno 4.500 mq si richiede il livello di prestazione a1.
Per
le altre grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si richiede il
livello di prestazione a1, oppure a2, oppure a4.
Per
le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si richiede il
livello di prestazione a5 o a2.
Per
le grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari si richiede il
livello di prestazione al, oppure a2, oppure a4. Nel solo caso di collocazione
nell’ambito di preesistenti aggregazioni di medie o grandi strutture
commerciali è considerato sufficiente anche il livello di prestazione a3.
Le
prestazioni richieste possono essere riconsiderate in sede di P.T.C.P. ovvero
di Conferenza dei servizi di cui all’art. 7 della L.R. n. 14/1999 in relazione
alle caratteristiche di assetto del sistema insediativo e di assetto della rete
viaria.
5.3.3
Requisito b): collocazione rispetto ai nodi di interscambio fra mobilità
individuale e collettiva
Si
definiscono i seguenti livelli di prestazione decrescenti:
b1.
collocazione a meno di 200 m da una stazione del Servizio Ferroviario Regionale
o di servizi ferroviari di bacino ad elevata frequenza;
b2.
collocazione presso una fermata di servizi di trasporto urbano collettivo, in
posizione tale che il parcheggio pubblico realizzato dalla struttura di vendita
come standard di urbanizzazione possa svolgere funzioni di parcheggio
scambiatore per il raggiungimento del centro urbano;
b3.
collocazione a meno di cento metri fra l’ingresso alla struttura e una fermata
di servizi di trasporto urbano o suburbano collettivo a media o elevata
frequenza.
Per
le grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si formula l’indirizzo di
assicurare il livello di prestazione b1 oppure b2.
Per
le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si formula
l’indirizzo di assicurare il livello di prestazione b3 o superiore.
Per
le altre medie o grandi strutture di vendita i livelli di prestazione b1, b2 e
b3 sono preferenziali.
Le
prestazioni richieste possono essere precisate in sede di P.T.C.P. ovvero di
Conferenza dei servizi di cui all’art. 7 della L.R. n. 14/1999 in relazione
alle caratteristiche di assetto del sistema insediativo e di assetto della rete
di servizi di trasporto collettivo specifiche di ciascun bacino di utenza.
In
carenza dei requisiti suddetti possono essere eventualmente definiti obblighi
convenzionali, a carico del proponente, riguardanti l’estensione dei servizi di
linea di trasporto collettivo in essere o per l’attivazione di un servizio
privato di trasporto collettivo-navetta fra la struttura, il centro urbano e il
più idoneo nodo di scambio intermodale.
5.3.4.
Requisito c): innesto fra viabilità pubblica e privata
Si
definiscono i seguenti livelli di prestazione decrescenti:
c1.
innesto ad uso esclusivo della struttura di vendita o dell’area commerciale
integrata, senza intersezioni a raso;
c2.
innesto canalizzato ad uso esclusivo della struttura di vendita o della area
commerciale integrata, con corsie di accelerazione, di decelerazione e di accumulo
di lunghezza adeguata ai flussi di traffico attesi;
c3.
innesto canalizzato ad uso esclusivo della struttura di vendita.
Per
le grandi strutture di vendita di prodotti alimentari e per le aree commerciali
integrate si richiede il livello di prestazione c1 o c2.
Per
le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si richiede il
livello di prestazione c2 o c3.
Per
le grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari si richiede il
livello di prestazione c2 o c3.
Per
le grandi strutture di vendita e per le aree commerciali integrate il livello
di prestazione richiesto può essere precisato in sede di Conferenza di servizi
di cui all’art. 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, in relazione al volume di
traffico atteso.
Per
le medie strutture di vendita il livello di prestazione richiesto può essere
precisato in sede di strumento urbanistico generale o di piano attuativo, anche
con riferimento alla specifica localizzazione.
Criteri
di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività
commerciali in sede fissa in applicazione dell’art. 4 della L.R. 5 luglio 1999,
n. 14 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione
del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114"
INDICE
1.
Criteri per la definizione della superficie di vendita e delle tipologie di
esercizi commerciali - art. 4, lett. A), L.R. 14/99
2.
Articolazione degli indirizzi per l’insediamento delle attività commerciali -
L.R. 14/99, art. 4, lett. B)
2.1
Indirizzi per la definizione degli ambiti della programmazione degli
insediamenti commerciali
2.2
Indirizzi per l’insediamento delle attività commerciali riferiti ai diversi
ambiti territoriali
3.
Indirizzi in materia di urbanistica ai fini dell’individuazione delle aree da
destinare agli insediamenti commerciali in sede fissa in relazione alle diverse
tipologie di strutture - L.R. 14/99, art. 4, lett. C)
3.1
Indirizzi generali
3.2
Metodologia per gli adempimenti dei Comuni
4.
Condizioni e criteri cui i Comuni e le Province devono attenersi per
l’individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici, delle aree idonee per
la localizzazione di strutture di vendita - L.R. 14/99, art. 4, lettere C) e D)
4.1
Indirizzi per l’insediamento degli esercizi di vicinato
4.2
Indirizzi per l’insediamento delle medie strutture di vendita
4.3
Indirizzi per l’insediamento delle grandi strutture di vendita
5.
Requisiti urbanistici per la realizzazione delle strutture commerciali
5.1
Standard urbanistici, criteri per incentivare l’ammodernamento e la
riqualificazione delle strutture di vendita esistenti - L.R. 14/99, art. 4,
lettere E) ed F)
5.2
Dotazioni di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e scarico merci
5.3
Accessibilità
1.
Criteri per la definizione della superficie di vendita e delle tipologie di
esercizi commerciali - art. 4, lett. A), L.R. 14/99
1.1
I Comuni e le Province, nei propri strumenti di pianificazione e nei
regolamenti, articolano le indicazioni e le norme relative alle attività di
commercio al dettaglio in sede fissa con riferimento alle tipologie di esercizi
commerciali e ai due settori merceologici definiti nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
114, nonché alle specificazioni definite nel presente provvedimento.
1.2
I due settori merceologici sono i seguenti: a) vendita di prodotti alimentari,
b) vendita di prodotti non alimentari.
1.3
Le tipologie fondamentali di esercizi commerciali, in termini di classi
dimensionali, sono le seguenti:
a)
esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione aventi superficie di
vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore
ai 10.000 abitanti, e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore
ai 10.000 abitanti;
b)
medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti
degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione
residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 2.500 mq nei comuni con
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
c)
grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita
superiore ai limiti definiti per le medie strutture di vendita.
1.4
I Comuni articolano, ai fini dell’adeguamento dei propri strumenti urbanistici
generali ed attuativi, le norme relative alle medie e grandi strutture di
vendita di cui al precedente punto 1.3 in relazione ai due settori merceologici
e alla seguente ulteriore specificazione in classi dimensionali:
a)
medio-piccole strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali così
come definiti nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 aventi superficie di vendita
superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 800 mq nei comuni con
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 1.500 mq nei comuni
con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
b)
medio-grandi strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali aventi
superficie di vendita superiore a 800 mq fino a 1.500 mq nei comuni con
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e gli esercizi e centri
commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1.500 mq fino a 2.500 mq
nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
c)
grandi strutture di vendita di livello superiore: le grandi strutture di
vendita alimentari di almeno 4.500 mq di superficie di vendita e le grandi
strutture non alimentari di almeno 10.000 mq di superficie di vendita. Al fine
dell’applicazione degli standard, nel caso di esercizi che vendono prodotti
alimentari e non alimentari si applicano le norme riferite agli esercizi del
settore alimentare, salvo che la superficie di vendita riservata al settore
alimentare risulti inferiore al 3% di quella complessiva.
1.5
Per popolazione residente si intende quella risultante dal dato anagrafico
riferito al 31 dicembre dell’anno precedente.
1.6
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende, ai sensi
dell’art. 4 del D.Lgs. 114/98, la misura dell’area o delle aree destinate alla
vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei
locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati
direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita
quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi
igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto
l’ingresso dei clienti, nonché gli spazi di "avancassa" purché non
adibiti all’esposizione di merci.
1.7
Si definisce centro commerciale una media o una grande struttura di vendita
nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a
destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di
servizio gestiti unitariamente. I centri commerciali possono comprendere anche
pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi
alle persone, ecc.). Nell’ambito dei centri commerciali si definiscono:
-
centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli esercizi, considerati
singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo
l’eventuale presenza di una medio-piccola struttura;
-
centri commerciali d’attrazione gli altri, suddivisi in:
-
attrazione di livello superiore se comprensivi di grandi strutture alimentari
di livello superiore, di cui al punto 1.3, lettera c), e comunque di medie o
grandi strutture alimentari le cui superfici di vendita complessivamente
superano i 4.500 mq o di grandi strutture non alimentari di livello superiore,
di cui al punto 1.3, lettera c), e comunque di medie o grandi strutture non
alimentari le cui superfici di vendita superino complessivamente i 10.000 mq;
-
attrazione di livello inferiore se comprensivi di medie strutture e/o di grandi
strutture le cui superfici risultano complessivamente inferiori ai limiti di
4.500 mq di superficie di vendita per le strutture alimentari e di 10.000 mq
per le strutture non alimentari e con superficie territoriale non superiore a 5
ettari.
Per
superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante
dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso
presenti.
Per
quanto riguarda le norme sulle procedure autorizzative, i centri commerciali
sono equiparati a singoli esercizi aventi una superficie di vendita pari alla
loro superficie di vendita complessiva; analoga equiparazione è stabilita per
quanto riguarda gli indirizzi, direttive e requisiti urbanistici, salvo diverse
specifiche disposizioni contenute nei punti successivi.
Non
costituisce centro commerciale un’aggregazione di esercizi di vendita
nell’ambito di una o più unità edilizie destinate anche ad altre funzioni non
commerciali, costituita da più esercizi di vicinato, eventualmente con la
presenza anche di medio-piccole strutture di vendita, e da esercizi
paracommerciali e ricreativi con accessi separati ancorché collocati in
contenitori contigui e caratterizzati da attrattività unitaria per gli utenti.
Per
tali aggregazioni, definibili "complessi commerciali di vicinato" o
"gallerie commerciali di vicinato" non si considera la superficie di
vendita complessiva: sia le procedure autorizzative, sia gli indirizzi,
direttive e requisiti urbanistici di cui ai punti successivi si applicano con
riferimento ai singoli esercizi.
1.8
Negli strumenti urbanistici e ai fini dei presenti indirizzi si definisce area
commerciale integrata un’area di norma interessante almeno due ettari di
superficie territoriale, specialmente dedicata al commercio, all’interno della
quale esista o venga progettata una pluralità di edifici per strutture
commerciali, per attività paracommerciali, per attività ricreative ed altri
servizi complementari. L’area commerciale integrata deve comprendere più
strutture di medie e/o grandi dimensioni. Essa è configurabile come complesso
organico quanto a fruibilità per gli utenti e dotata di servizi esterni comuni
(quali parcheggi, percorsi pedonali, parchi gioco per ragazzi e simili), ma
costituita da più unità edilizie autonome realizzate o da realizzarsi anche in
tempi diversi. Dal punto di vista della collocazione urbanistica,
dell’organizzazione insediativa, dell’accessibilità e degli effetti sul
territorio queste zone sono da considerare unitariamente nell’ambito di un
piano urbanistico attuativo; viceversa le procedure autorizzative nonché le
dotazioni pertinenziali di cui al successivo punto 5.2.4 saranno riferite agli
interventi realizzativi delle singole unità edilizie.
Il
livello dell’area commerciale integrata è definito dalla presenza o meno di
singole grandi strutture di livello superiore, così come sopra definite al
punto 1.4 lettera c), o dalla superficie territoriale totale.
Si
definisce di livello superiore l’area commerciale integrata che comprende più
strutture di cui almeno una grande struttura di livello superiore alimentare o
non alimentare, e comunque qualora superi la superficie territoriale di 5
ettari.
Tali
aree sono definite poli funzionali in quanto costituite da parte del territorio
ad elevata specializzazione funzionale e a forte attrattività e pertanto
sottoposte alle procedure di programmazione e di intervento individuate nella
normativa regionale in materia di pianificazione territoriale e di programmazione
urbanistica.
2.
Articolazione degli indirizzi per l’insediamento delle attività commerciali -
L.R. 14/99, art. 4, lett. B)
2.1
Indirizzi per la definizione degli ambiti della programmazione degli
insediamenti commerciali
2.1.1
Al fine di realizzare la pianificazione territoriale urbanistica degli
insediamenti delle attività commerciali, come stabilito agli artt. 5 e 6 della
L.R. 14/99, nonché di procedere alle valutazioni previste dall’art. 7 della
medesima, le Province e i Comuni tengono conto delle caratteristiche dei
diversi ambiti territoriali come definiti dalla normativa regionale di
pianificazione territoriale ed urbanistica e dagli strumenti urbanistici
comunali con riferimento alle tendenze evolutive socio-economiche, insediative
e dell’assetto strutturale della rete distributiva. In particolare i Piani
territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) - e, in fase di prima
attuazione, la Conferenza dei servizi di cui all’art. 7 della L.R. 14/99 -
provvedono alla individuazione delle aree metropolitane omogenee, come
successivamente definite al punto 2.2.4, e delle aree sovracomunali di cui alle
lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs. 114/98 e delle aree montane,
rurali e di minore consistenza demografica di cui all’art. 9 della L.R. 14/99.
2.1.2
Le Province o la Conferenza dei servizi, in fase di prima attuazione, nei
limiti delle competenze di cui alla L.R. 14/99, per l’individuazione degli
ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione
commerciale, tengono conto in primo luogo dell’assetto e della gerarchizzazione
del sistema insediativo e delle aree sovracomunali di gravitazione determinate
dall’assetto delle reti dei servizi e delle reti infrastrutturali; a questo
riguardo costituisce riferimento la definizione delle "città
regionali" e dei "centri ordinatori" come definiti dal Piano
territoriale regionale e dai Piani territoriali di coordinamento provinciale
vigenti. In secondo luogo tengono conto di eventuali specifiche connotazioni
delle gravitazioni commerciali evidenziate da analisi sulla mobilità e sulle
abitudini di acquisto.
2.1.3
Le Province, con i PTCP o la Conferenza dei servizi, in fase di prima
attuazione, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 14/99, articolano le
proprie previsioni individuando di norma:
a)
gli eventuali ambiti territoriali idonei alla collocazione delle aree che
costituiscono parte del territorio ad elevata specializzazione funzionale,
ovvero i poli funzionali programmati in relazione alla capacità di sopportare
forte attrazione di mobilità, idonei alla localizzazione di centri commerciali
di livello superiore, come definiti al punto 1.7, e di aree commerciali
integrate di livello superiore, come definite al punto 1.8;
b)
le aree sovracomunali configurabili come bacino di utenza per gli insediamenti
commerciali e per le eventuali restanti grandi strutture di vendita, centri
commerciali e aree commerciali integrate, considerando l’intero territorio
provinciale e individuando in prima approssimazione, un bacino di utenza per
ciascuno dei centri urbani riconosciuti come "città regionali" o
"centri ordinatori";
c)
eventuali sub-partizioni delle aree sovracomunali di cui alla lettera
precedente, qualora, in relazione alle caratteristiche orografiche e
infrastrutturali del territorio, si configurino come specifici bacini di utenza
per strutture di vendita di medio-grandi dimensioni di cui al precedente punto
1.4 che sono di più limitata attrazione sovracomunale.
Le
delibere della Conferenza dei servizi contenenti le suddette individuazioni
sono inviate alla Regione per conoscenza.
2.2
Indirizzi per l’insediamento delle attività commerciali riferiti ai diversi
ambiti territoriali
2.2.1
Nel definire le scelte di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al
settore commerciale i Comuni e le Province perseguono gli obiettivi specifici
di miglioramento della qualità urbana e del servizio commerciale e si attengono
agli indirizzi volti a conseguire un razionale ed equilibrato assetto della
rete distributiva definiti nei commi successivi con riferimento ai diversi
ambiti territoriali.
2.2.2
Nelle aree urbane centrali di consolidata presenza commerciale, considerati
componente qualificante del sistema insediativo policentrico regionale,
l’obiettivo specifico consiste nel consolidamento e qualificazione della
capacità attrattiva, della funzione aggregativa e sociale e della vivibilità
dell’area.
Per
conseguire tale obiettivo si reputa necessario porre in essere le seguenti
azioni:
a)
incentivare processi di qualificazione di area volti a migliorare la vivibilità
dei luoghi di aggregazione e l’efficacia dell’attività delle imprese;
b)
programmare lo sviluppo e la qualificazione del piccolo commercio di vicinato
alimentare e non alimentare puntando a potenziarne l’integrazione e la
concentrazione, favorendo la continuità della presenza di vetrine commerciali e
di attività di servizio lungo i fronti delle strade commerciali, anche
attraverso apposite normative urbanistiche di controllo dei cambi d’uso;
c)
potenziare la gamma dei servizi culturali, artigianali, di ritrovo, ristoro e
svago, quali ulteriori componenti dell’attrattività dell’area;
d)
qualificare la presenza del commercio su aree pubbliche;
e)
prevedere l’inserimento di medie strutture, centri commerciali di vicinato e
complessi commerciali di vicinato di norma nell’ambito di programmi di
riqualificazione urbana o altri piani urbanistici attuativi o attraverso
progetti di valorizzazione commerciale di cui all’art. 8 della L.R. 14/99,
secondo modalità e in localizzazioni che siano sinergiche con la rete
preesistente;
f)
favorire l’accessibilità dell’area con i mezzi pubblici e comunque secondo
modalità compatibili con la struttura insediativa;
g)
nei centri storici e nelle aree urbane centrali può essere previsto di norma
l’insediamento di centri commerciali di vicinato o di complessi commerciali di
vicinato evitando l’insediamento di grandi strutture di vendita di livello
superiore e centri commerciali d’attrazione.
I
Comuni individuano le aree urbane centrali considerando in esse le aree urbane
caratterizzate da una elevata e radicata compresenza di funzioni. In esse vanno
comprese, oltre al centro storico, le fasce urbane di "prima
periferia", contraddistinte da assetti insediativi ad alta densità ma carenti
di adeguate infrastrutture di supporto.
2.2.3
Nelle aree di consolidata presenza commerciale nella periferia urbana,
considerate come risorsa indispensabile per il miglioramento della vita sociale
dei quartieri e per la prevenzione dei fenomeni di degrado, l’obiettivo
specifico consiste nella qualificazione e nel potenziamento degli assi
commerciali e dei nuclei di servizio esistenti.
Per
conseguire tale obiettivo si reputa necessario porre in essere le seguenti
azioni:
a)
integrare e completare la gamma dei servizi lungo gli assi commerciali
esistenti;
b)
prevedere la presenza di medie strutture di vendita e di complessi commerciali
di vicinato, come definiti al punto 1.7, privilegiando le azioni di
razionalizzazione di medie strutture di vendita esistenti e dei complessi
commerciali di vicinato, e favorendo operazioni di ammodernamento delle
strutture esistenti;
c)
prevedere nuovi insediamenti privilegiando le operazioni di riqualificazione
urbana o di riconversione di insediamenti dismessi anche per l’incremento e
diversificazione dell’offerta commerciale, laddove ciò possa avere effetti
sinergici di rafforzamento di assi o nuclei commerciali preesistenti;
d)
migliorare l’assetto e l’arredo di piazze, slarghi, isole pedonali, ovvero
creare nuove aree qualificate di aggregazione urbana e per il commercio su aree
pubbliche.
2.2.4
Negli ambiti territoriali sovracomunali di cui al punto 2.1.2 nonché negli
ambiti periurbani delle aree metropolitane, intese come sistemi urbani
complessi sovracomunali, caratterizzati da fenomeni di diffusione urbana,
considerati come componenti della città vasta e configurabili, con riferimento
alle grandi strutture di commercio, come un unico bacino di utenza, fatte salve
le aree di cui ai precedenti punti 2.2.2 e 2.2.3, l’obiettivo specifico
consiste nella programmazione integrata della rete distributiva e nella
razionalizzazione della presenza e delle possibilità di insediamento delle
strutture di vendita medio-grandi e grandi, avendo come riferimento le
abitudini di consumo della popolazione, l’equilibrio dell’assetto territoriale
e la limitazione degli impatti socio-economici e ambientali. Per conseguire
tale obiettivo si reputa necessario porre in essere le seguenti azioni:
a)
armonizzare ed eventualmente integrare la presenza di grandi strutture
commerciali;
b)
razionalizzare l’accessibilità nelle aree ove si sono insediate grandi
strutture commerciali;
c)
favorire la concentrazione delle grandi e medie strutture in aree commerciali
integrate collocate in prossimità dei nodi infrastrutturali che garantiscano la
massima accessibilità;
d)
prevedere nuove aree per il commercio di vicinato e per medie e grandi
strutture in connessione con le nuove previsioni insediative e con specifiche
tendenze alla crescita demografica;
e)
escludere possibilità insediative per medie e grandi strutture di commercio
poco vocate dal punto di vista dell’accessibilità.
2.2.5
Nei centri di minore consistenza demografica, in particolare della montagna e
della pianura distanti dai maggiori poli dei servizi, considerati come rete
insediativa diffusa con essenziali funzioni di presidio e valorizzazione del
territorio, l’obiettivo specifico consiste nel mantenimento di nuclei di
servizio integrati, e, ove occorra, nella creazione di esercizi commerciali
polifunzionali.
Per
conseguire tale obiettivo si reputa necessario porre in essere le seguenti
azioni:
a)
favorire la persistenza e il consolidamento dei nuclei di servizio, inserendo
nuove opportunità urbanistiche volte alla qualificazione della presenza del
commercio;
b)
nei casi di effettivo pericolo di desertificazione della rete, prevedere
espressamente spazi e modalità per la formazione di esercizi commerciali
polifunzionali, eventualmente comprendenti anche servizi di pubblica utilità;
c)
qualificare gli spazi per l’aggregazione urbana valorizzando anche le aree per
il commercio su aree pubbliche.
2.2.6
In tutti gli ambiti territoriali si persegue inoltre l’obiettivo del
contenimento dell’uso urbano del territorio, privilegiando l’insediamento delle
strutture di vendita in aree già utilizzate per funzioni urbane rispetto
all’urbanizzazione di nuove aree.
3.
Indirizzi in materia di urbanistica ai fini dell’individuazione delle aree da
destinare agli insediamenti commerciali in sede fissa in relazione alle diverse
tipologie di strutture - L.R. 14/99, art. 4, lett. C)
3.1
Indirizzi generali
3.1.1
I Comuni e le Province nel determinare le scelte di pianificazione territoriale
e urbanistica riferiti al settore commerciale valutano lo stato di fatto della
rete e delle potenzialità urbanistiche per il commercio, con riferimento alle
aree urbane consolidate, alle aree da riqualificare, alle aree per nuovi
insediamenti e alle aree specialistiche.
3.1.2
La Conferenza dei servizi convocata dalla Provincia, nella fase di prima
attuazione, e i PTCP, nella fase a regime, secondo quanto previsto dagli artt.
5 e 7 della L.R. 14/99 provvedono a valutare e ad individuare le aree che
costituiscono parte del territorio ad elevata specializzazione funzionale caratterizzate
da forte attrattività idonee a localizzare aree commerciali integrate e con la
previsione di dotazioni strutturali che consentano la sostenibilità del carico
urbanistico.
3.2
Metodologia per gli adempimenti dei Comuni
3.2.1
I Comuni, entro sei mesi dall’emanazione dei presenti criteri, valutano la
conformità dei propri strumenti urbanistici generali e attuativi ai medesimi,
ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 della L.R. 14/99.
3.2.2
Le indicazioni metodologiche per le operazioni da compiersi da parte dei Comuni
sono le seguenti:
a)
un’analisi della rete commerciale in essere, costituita quanto meno dalla
localizzazione e consistenza di ciascuna media o grande struttura di vendita e
dalla localizzazione delle aree o assi o fronti ove si concentra il commercio
di vicinato;
b)
la valutazione del dimensionamento, anche in termini di raffronto con i dati
disponibili a livello provinciale e regionale, in riferimento: alla popolazione
residente e/o gravitante, alle scelte urbanistiche generali del Comune in
materia di sviluppo insediativo, e alle tendenze socio-demografiche, con
particolare riferimento alle esigenze che emergono dalle mutazioni della
struttura familiare e delle classi di età della popolazione;
c)
una valutazione dell’efficacia della dislocazione attuale della rete delle
strutture di vendita rispetto all’accessibilità (veicolare, ciclabile,
pedonale, con i mezzi pubblici) da parte dell’utenza, ivi compresi i portatori
di handicap;
d)
un’analisi delle previsioni del PRG vigente, consistente nella mappatura delle
possibilità di insediamento di strutture commerciali e delle relative
condizioni normative e requisiti di insediamento;
e)
la individuazione delle aree urbane centrali di cui al punto 2.2.2;
f)
la formulazione degli orientamenti dell’Amministrazione riguardo all’evoluzione
della rete stessa nelle diverse parti del territorio, con particolare
riferimento alle aree commerciali consolidate, agli esercizi di vicinato, alle
possibilità di insediamento di medie strutture di vendita, e alle eventuali
aree suscettibili di ospitare grandi strutture di vendita;
g)
la riformulazione delle norme dello strumento urbanistico generale riguardanti
i tipi d’uso commerciali e relativi standard e requisiti di insediamento, per
adeguarla alla casistica di tipologie, di merceologie, di forme di aggregazione
di cui al punto 1 e agli indirizzi, direttive e requisiti di insediamento
previsti nei restanti punti del presente provvedimento;
h)
la riformulazione delle norme urbanistiche relative alle zone di possibile
insediamento di attività commerciali per adeguarle agli orientamenti
dell’Amministrazione di cui alla precedente lettera f) e agli indirizzi,
direttive e requisiti del presente provvedimento;
i)
l’eventuale individuazione di nuove opportunità urbanistiche ove ammettere
l’insediamento delle diverse tipologie di attività commerciali.
3.2.3
In linea di indirizzo, nello strumento urbanistico generale, il commercio di
vicinato sarà considerato una delle destinazioni d’uso ammesse, insieme ad altre,
nelle zone prevalentemente residenziali e miste e, in particolare, negli ambiti
urbani consolidati e negli ambiti da riqualificare; le medie strutture, in
particolare le medio-piccole, saranno di norma una delle destinazioni ammesse
nelle zone urbane a carattere misto, consolidate o da riqualificare, ma possono
anche essere individuate in zone per nuovi insediamenti e in zone
specialistiche, ovvero nei poli funzionali. Le grandi strutture di vendita
saranno di norma collocate o realizzabili nei poli funzionali di tipo
specialistico.
3.2.4
In particolare le grandi strutture di vendita di livello superiore, di cui al
punto 1.4, lettera c), i centri commerciali di livello superiore, di cui al
punto 1.7 e le aree commerciali integrate con superficie territoriale superiore
a 5 ettari devono sempre essere collocate in zone specialistiche ovvero in poli
funzionali.
3.2.5
Qualora i Comuni ritengano di procedere ai sensi del comma 2 dell’art. 6 della
L.R. 14/99 adottano i provvedimenti prescelti in variante allo strumento
urbanistico generale vigente per introdurre le modifiche normative ed
eventualmente cartografiche necessarie. La relazione illustrativa del o dei
provvedimenti comprende i contenuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f),
del precedente comma 3.2.2.
3.2.6
Qualora il Comune ritenga di procedere ai sensi del comma 3 dell’art. 6 della
L.R. 14/99 è tenuto a predisporre, ai fini della preparazione della Conferenza
dei servizi di cui all’art. 7 della medesima legge:
-
una relazione illustrativa con i medesimi contenuti di cui sopra;
-
il testo delle modifiche o integrazioni alla normativa dello strumento
urbanistico proposto alla Conferenza.
3.2.7
I Comuni, ai sensi di quanto fissato al comma 5 dell’art. 6 del D.Lgs. 114/98,
entro 6 mesi dall’emanazione dei presenti criteri adottano inoltre:
a)
una delibera che, sulla base degli indirizzi generali di cui all’art. 2 della
L.R. 14/99, e dei presenti criteri, fissa i criteri per il rilascio delle
autorizzazioni per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di
medie strutture di vendita, secondo le metodologie di cui al punto 3.2. I
Comuni dovranno procedere ad una verifica periodica degli standard di servizio
raggiunto dalla rete distributiva;
b)
le modifiche regolamentari per introdurre le norme sul procedimento per il
rilascio dell’autorizzazione all’apertura, al trasferimento o all’ampliamento
di medie strutture di vendita.
I
Comuni, inoltre, ai sensi degli artt. 8 e 10 della L.R. 14/99, adottano, entro
lo stesso termine e in fase di prima applicazione, appositi atti contenenti:
a)
l’individuazione delle aree in cui promuovere i progetti di valorizzazione
commerciale, anche ai sensi di quanto specificatamente previsto al comma 9
dell’art. 8;
b)
la perimetrazione e regolamentazione di specifiche aree o complessi di immobili
in centri storici;
c)
la classificazione delle botteghe storiche.
4.
Condizioni e criteri cui i Comuni e le Province devono attenersi per
l’individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici, delle aree idonee per
la localizzazione di strutture di vendita - L.R. 14/99, art. 4, lettere C) e D)
4.1
Indirizzi per l’insediamento degli esercizi di vicinato
4.1.1
I Comuni, attraverso la propria strumentazione urbanistica, prevedono
prioritariamente la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato negli
ambiti urbani a funzione residenziale o mista, come precisato al punto 3.2.3.
4.1.2
I Comuni non prevedono, di norma, la possibilità di insediamento di nuovi
esercizi di vicinato:
-
nelle aree produttive ecologicamente attrezzate ovvero nelle aree industriali
di maggiore rilevanza e impatto ambientale;
-
in fregio alla viabilità urbana principale di scorrimento come definita dallo
strumento urbanistico generale o dal Piano urbano del traffico (PUT) ai sensi
del Codice della strada;
-
nelle zone rurali, al di fuori dei nuclei abitati.
I
Comuni possono tuttavia definire nella disciplina urbanistica condizioni di
ammissibilità di nuovi esercizi di vicinato anche nelle situazioni suddette.
4.2
Indirizzi per l’insediamento delle medie strutture di vendita
4.2.1
Nel definire la disciplina urbanistica e i criteri per il rilascio di nuove
autorizzazioni per medie strutture di vendita i Comuni privilegiano l’obiettivo
primario del rafforzamento del ruolo commerciale dei centri storici e delle
aree di consolidata presenza di servizi commerciali.
4.2.2
I Comuni articolano le norme relative alle medie strutture di vendita in
relazione ai due settori merceologici di cui al precedente punto 1.2 e alla
specificazione in classi dimensionali contenuta nel punto 1.4.
4.2.3
I Comuni individuano nell’ambito dello strumento urbanistico generale le zone o
comparti nei quali si ritenga ammissibile ed idoneo l’insediamento di medie
strutture di vendita, in coerenza con le altre scelte dello stesso dello
strumento urbanistico, con le eventuali previsioni del PUT ove vigente, con le
indicazioni della zonizzazione acustica di cui alla legge 447/95, con gli
obiettivi dei Programmi di riqualificazione urbana di cui alla L.R. 3 luglio 1998,
n. 19 ove approvati o previsti, osservando i seguenti criteri:
a)
al fine di evitare la diffusione di esercizi isolati e di localizzazioni
incongrue, non sono insediabili di norma medie strutture di vendita, fatte
salve quelle eventualmente preesistenti, nel territorio extraurbano;
b)
in relazione alla zonizzazione acustica, non sono insediabili medie strutture
di vendita nelle zone classificate nelle classi I e II, mentre per le altre
zone acustiche dovrà essere valutata la compatibilità, ponendo specifici limiti
in relazione ai caratteri della classe stessa;
c)
le nuove medie strutture di vendita sono insediabili prioritariamente:
-
nell’ambito o in contiguità di aree di consolidata presenza di servizi
commerciali, con funzione di rafforzamento dell’attrattività dell’area stessa,
e in particolare nell’ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di cui
all’art. 8 della L.R. 14/99 specie qualora si tratti di strutture di vendita di
prodotti alimentari,
-
lungo gli assi della viabilità urbana principale (di scorrimento e di
quartiere), così come definita dallo strumento urbanistico generale o dal PUT;
d)
nell’individuazione delle possibilità di insediamento delle medio-grandi
strutture di vendita, i Comuni sono tenuti a considerare le eventuali influenze
sovracomunali, con riferimento alle aree configurabili come unico bacino di
utenza, definite dalle Province ai sensi del precedente punto 2, e a valutare i
possibili impatti dei nuovi insediamenti commerciali sull’ambiente, sulla
mobilità e sulla rete dei servizi pubblici e privati preesistente; in
particolare devono essere considerati gli effetti del traffico indotto sulla
rete stradale in relazione al tipo di accessibilità previsto, alle
caratteristiche geometriche delle sedi stradali e al loro stato di congestione;
e)
l’insediamento di medio-grandi strutture di vendita, di cui al precedente punto
1.4, anche qualora avvenga per cambio d’uso di edifici preesistenti, può essere
consentito solo:
-
in aree già assoggettate ad un piano urbanistico attuativo;
-
previa approvazione di un piano urbanistico attuativo, anche al fine di
prevedere nella convenzione gli impegni relativi alle opere di mitigazione
ambientale e/o di miglioramento dell’accessibilità ritenute necessarie;
-
oppure nel caso che sia previsto nell’ambito di Progetti di valorizzazione
commerciale di cui all’art. 8 della L.R. 14/99.
4.3
Indirizzi per l’insediamento delle grandi strutture di vendita
4.3.1
I Comuni e le Province, nell’adeguamento dei rispettivi strumenti di
pianificazione ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. 14/99 si attengono ai
seguenti criteri:
a)
nel definire gli ambiti territoriali, da parte delle Province, e le zone
urbanistiche, da parte dei Comuni, ove sia possibile insediare nuove grandi
strutture di vendita devono essere valutati i possibili impatti dei nuovi
insediamenti sull’ambiente, sulla mobilità e sulla rete dei servizi pubblici e
privati preesistente; in particolare devono essere considerati gli effetti del
traffico indotto sulla rete stradale in relazione al tipo di accessibilità
previsto, alle caratteristiche geometriche delle sedi stradali e al loro stato
di congestione, avendo riguardo al fatto che i progetti a corredo delle domande
per grandi strutture dovranno contenere idonee simulazioni dei prevedibili
flussi generati/attratti nelle ore di punta dalle strutture commerciali, al
fine di verificare la compatibilità degli stessi con le densità veicolari
ordinarie sulla viabilità esistente e l’efficacia delle soluzioni proposte. Le
specifiche indicazioni riferite ai parametri di valutazione saranno contenute
nell’atto di cui all’art. 3, comma 2, lettera b), della L.R. 14/99;
b)
l’insediamento di grandi strutture di vendita e di aree commerciali integrate,
anche qualora avvenga per cambio d’uso di edifici preesistenti, può essere
consentito solo:
-
in aree già assoggettate ad un piano urbanistico attuativo che contempli
specificamente tale insediamento;
-
previa approvazione di un piano urbanistico attuativo preventivo, anche al fine
di prevedere nella convenzione gli impegni relativi alle opere di mitigazione
ambientale e/o miglioramento dell’accessibilità ritenute necessarie;
c)
l’insediamento di nuove grandi strutture di vendita di livello superiore di cui
al punto 1.4, lettera c), può essere previsto esclusivamente in poli
funzionali, in ambiti configurabili come aree commerciali integrate di cui al
precedente punto 1.8;
d)
per l’insediamento di nuove grandi strutture di vendita di prodotti alimentari
o centri commerciali comprendenti grandi superfici alimentari, a parità di
altre condizioni sono da preferirsi le localizzazioni nelle quali è più elevata
la quantità di popolazione residente rispetto al bacino d’utenza e dotate di
una efficace accessibilità tale da minimizzare l’impatto sul sistema viario;
e)
l’insediamento di nuove grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari
potrà essere previsto:
-
in ambiti a destinazione specialistica, o comunque in aree specificamente
destinate dai piani urbanistici ad ospitare più strutture commerciali, dotate
di un sistema integrato di accessi e di parcheggi;
-
in ambiti nei quali si siano formate nel tempo aggregazioni di grandi o medie
strutture commerciali, anche non adeguatamente attrezzate ed integrate, e nei
quali l’insediamento di ulteriori strutture possa consentire e assicurare la
razionalizzazione e il miglioramento del sistema di accessi e dei parcheggi;
-
in aree già insediate, nelle quali si verifichi la dismissione delle precedenti
funzioni, che possano essere validamente destinate a funzioni anche
commerciali.
5.
Requisiti urbanistici per la realizzazione delle strutture commerciali
5.1
Standard urbanistici, criteri per incentivare l’ammodernamento e la
riqualificazione delle strutture di vendita esistenti - L.R.14/99, art. 4, lettere
E) ed F)
5.1.1
In materia di aree da cedere ad uso pubblico per standard urbanistici, fino
all’approvazione di una riforma della legge regionale sulla tutela e uso del
territorio si applicano le norme della L.R. 47/78 e successive modificazioni e
integrazioni, con le seguenti precisazioni:
a)
agli esercizi di vicinato e ricompresi in ambiti prevalentemente residenziali
sono applicabili le norme sugli standard relative agli insediamenti
residenziali;
b)
alle medie e grandi strutture commerciali, ancorché inserite in ambiti
comprendenti altre funzioni, si applicano sempre le norme specifiche sugli
standard relative agli insediamenti commerciali;
c)
nel caso di medie o grandi strutture di vendita collocate fuori o ai margini
dei centri abitati in posizione tale per cui le aree da cedere ad uso pubblico
non siano di fatto utilizzabili dalla popolazione residente nella zona
circostante, né siano utilizzabili come parcheggi scambiatori per l’accesso al
centro urbano con mezzi collettivi, i Comuni possono stabilire nella
convenzione la gestione privata delle stesse a cura del gestore della struttura
commerciale.
5.1.2
Al fine di agevolare le iniziative tendenti all’ammodernamento, alla
qualificazione e al consolidamento della rete preesistente, i Comuni possono
prevedere la "monetizzazione" parziale o totale delle dotazioni
prescritte in materia di aree per parcheggi pubblici e verde pubblico, nel
rispetto dei limiti e condizioni definite dalla legislazione regionale in
materia, nei seguenti casi:
a)
nell’ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui
all’art. 8 della L.R. 14/99 qualora sia previsto dal progetto che l’accesso
dell’utenza avvenga prevalentemente a piedi o con i mezzi collettivi o con
veicoli leggeri, e purché gli interventi siano limitati al cambio d’uso, alla
ristrutturazione edilizia e all’ampliamento di edifici preesistenti. Le
dotazioni di cui al punto precedente sono comunque da richiedere nel caso di
interventi di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di
nuova costruzione;
b)
nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti
strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento
massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata e
purché non si superi con l’ampliamento il limite dimensionale delle medie
strutture di vendita;
c)
nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o complessi
commerciali di vicinato, purché nell’ambito dei centri storici e a condizione che
gli interventi edilizi siano limitati al cambio d’uso, alla ristrutturazione
edilizia e recupero di edifici preesistenti.
5.1.3
Le risorse finanziarie in tal modo acquisite dai Comuni sono riservate al
miglioramento dell’accessibilità con mezzi pubblici o piste ciclabili e al
reperimento e alla realizzazione di parcheggi pubblici e verde pubblico
nell’ambito del contesto urbano coinvolto dall’intervento.
5.2
Dotazioni di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e scarico merci
5.2.1
Parcheggi pertinenziali di uso comune: definizione e misure.
I
parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni, o porzioni di aree o di
costruzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un
determinato insediamento.
Nei
parcheggi pertinenziali, le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto
degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a m. 2,5 x 4,8. Ai fini del
rispetto della L. 24 marzo 1989, n. 122, la superficie convenzionale di un
"posto auto", comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si
considera pari a mq 25.
5.2.2
Localizzazione e organizzazione dei parcheggi pertinenziali di uso comune.
I
parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono
essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti. Pertanto devono essere
collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e
gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all’interno di recinzioni,
salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le
chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore
e nei giorni in cui l’attività di cui sono pertinenza è chiusa.
I
parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nella stessa unità
edilizia che contiene l’unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza;
possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta
in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, purché permanentemente
asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla
struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiede,
attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.
I
parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dai parcheggi
pubblici e dalle aree a verde pubblico di cui al precedente punto 5.1, senza
sovrapposizioni.
Nel
caso di strutture di vendita con più di cento dipendenti per turno di lavoro è
opportuno che nell’ambito dei parcheggi pertinenziali sia individuata una
porzione specifica destinata ai dipendenti della struttura.
Nel
caso di strutture con parcheggi pertinenziali per una capienza complessiva di
più di 100 posti-auto, e dislocati in più gruppi di posti-auto con accessi
differenziati, è prescritto l’impianto di segnalamento automatico che indirizzi
gli utenti verso l’accesso più opportuno in relazione alla disponibilità di
posti.
In
ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso, e adottati
tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e
l’accessibilità da questi ai punti di vendita, con particolare riferimento al
superamento delle barriere architettoniche.
5.2.3
Caratteristiche tipologiche dei parcheggi pertinenziali
I
parcheggi pertinenziali possono essere realizzati in superficie e alberati,
oppure in soluzioni interrate o fuori terra, anche multipiano, secondo i limiti
di edificazione stabiliti dal PRG.
Nel
caso di grandi parcheggi sono da preferire, nella disciplina urbanistica
comunale, le soluzioni interrate e/o pluripiano che minimizzino l’estensione
della superficie che viene impermeabilizzata.
Tali
soluzioni sono da prescrivere in particolare nel caso di parcheggi
pertinenziali di capienza superiore a 100 posti-auto in aree ad elevata
permeabilità, quali i terrazzi fluviali e i conoidi dell’alta pianura.
5.2.4
Dotazione minima di aree destinate a parcheggi pertinenziali per la clientela
Gli
strumenti urbanistici comunali stabiliscono le dotazioni necessarie di
parcheggi pertinenziali per la clientela, in relazione alle diverse tipologie
di commercio e merceologie e in relazione alle diverse zone urbane, rispettando
comunque i seguenti valori minimi:
a)
esercizi di vicinato: va richiesta di norma la medesima dotazione, in termini
quantitativi, che è richiesta per la funzione residenziale, fermo restando che
si deve trattare di spazi aperti direttamente accessibili da parte della
clientela;
b)
medie e grandi strutture di vendita di prodotti alimentari:
-
per esercizi fino a 400 mq di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 30 mq di
superficie di vendita o frazione;
-
per esercizi da 400 fino a 800 mq di superfici di vendita: 1 posto-auto ogni 18
mq di superficie di vendita o frazione;
-
per esercizi da 800 fino a 1.500 mq di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni
13 mq di superficie di vendita o frazione;
-
per esercizi con oltre 1.500 mq di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 8
mq di superficie di vendita o frazione;
c)
medie e grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari:
-
per esercizi fino a 400 mq di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 40 mq di
superficie di vendita o frazione;
-
per esercizi da 400 mq fino a 800 mq di superficie di vendita: 1 posto-auto
ogni 25 mq di superficie di vendita o frazione;
-
per esercizi da 800 mq fino a 1.500 mq di superficie di vendita: 1 posto-auto
ogni 20 mq di superficie di vendita o frazione;
-
per esercizi con oltre 1.500 mq di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 16
mq di superficie di vendita o frazione;
d)
centri commerciali: la dotazione richiesta è pari a quella che risulta
considerando la somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita
di prodotti alimentari, separatamente, la somma delle superfici di vendita
degli esercizi per la vendita di prodotti non alimentari, ed applicando a tali
somme le dotazioni richieste ai sensi delle precedenti lettere b) e c). Nel
caso di centri commerciali, complessi commerciali di vicinato o aree
commerciali integrate, alle dotazioni richieste di parcheggi pertinenziali
relativi alle attività commerciali si sommano le dotazioni relative alle altre
eventuali funzioni presenti o previste (pubblici esercizi, attività terziarie,
attività ricreative, ecc.) nella misura prescritta dallo strumento urbanistico
generale. Nel caso che le diverse attività previste utilizzino i parcheggi
pertinenziali in comune in fasce orarie diverse sono ammissibili corrispondenti
riduzioni delle quantità prescritte.
5.2.5
Casi di possibile riduzione delle dotazioni
Al
fine di agevolare le iniziative tendenti all’ammodernamento, alla qualificazione
e al consolidamento della rete preesistente, i Comuni possono richiedere
dotazioni di parcheggi pertinenziali inferiori a quelle di cui al precedente
punto 5.2.4. nei soli seguenti casi:
a)
nell’ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui
all’art. 8 della L.R. 14/99 qualora sia previsto dal progetto che l’accesso
dell’utenza avvenga in misura significativa a piedi o con i mezzi collettivi o
con veicoli leggeri, e purché gli interventi siano limitati alla ristrutturazione
edilizia e al cambio d’uso. Le dotazioni di cui al precedente punto 5.2.4 sono
comunque da richiedere nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica,
di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione;
b)
nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti
strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento
massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata, e
purché non si superi con l’ampliamento il limite dimensionale delle medie
strutture di vendita;
c)
nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o complessi
commerciali in cui non siano compresi esercizi che superano la dimensione degli
esercizi di vicinato, purché nell’ambito dei centri storici e a condizione che
gli interventi edilizi siano limitati al cambio d’uso, alla ristrutturazione
edilizia e recupero di edifici preesistenti.
Nei
suddetti casi il Comune può richiedere in alternativa la realizzazione di opere
di arredo urbano o di miglioramento dell’accessibilità a piedi o con veicoli
leggeri.
5.2.6
Posti per motocicli e biciclette
In
aggiunta alle dotazioni prescritte di posti-auto, la strumentazione urbanistica
comunale può prescrivere adeguate dotazioni di posti per motocicli e per
biciclette, con particolare riferimento alle medie strutture di vendita.
5.2.7
Aree per il carico e lo scarico delle merci
Le
medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari e le grandi strutture
di vendita devono essere dotate di un’area pertinenziale riservata alle
operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci,
dimensionata secondo le esigenze attese.
Per
le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari tale area deve
essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quanto meno con un’idonea
segnaletica orizzontale e verticale.
Per
le grandi strutture di vendita l’area di cui sopra deve essere delimitata con
alberature e/o elementi artificiali eventualmente amovibili, e deve essere
raccordata con l’innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato
rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti.
Per
le grandi strutture di vendita è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare
due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche
diverse.
5.3
Accessibilità
5.3.1
Per la localizzazione di medie o grandi strutture di vendita devono essere
assicurati requisiti di localizzazione e di organizzazione degli accessi tali
da offrire un’efficace accessibilità rispetto al bacino di utenza previsto e da
minimizzare l’impatto della struttura sull’efficienza della rete stradale.
I
requisiti di accessibilità sono così definiti:
a)
idoneità della collocazione rispetto alla gerarchia della rete viaria;
b)
efficacia della collocazione rispetto ai nodi di interscambio fra mobilità
individuale e collettiva;
c)
efficienza dell’innesto fra viabilità pubblica e privata.
Per
ciascun requisito sono descritti gradi diversi di prestazioni da assicurare in
relazione alla tipologia e alla dimensione della struttura di vendita. Il
raggiungimento di prestazioni più elevate di quelle minime richieste
costituisce elemento di priorità fra domande concorrenti ai sensi dell’art. 12
della L.R. 14/99.
5.3.2
Requisito a): collocazione rispetto alla gerarchia della rete viaria:
Si
definiscono i seguenti livelli di prestazione:
a1)
struttura raggiungibile direttamente da una strada con le caratteristiche delle
strade di tipo A o B di cui all’art. 2 del Codice della strada o quanto meno
con le caratteristiche geometriche di cui al tipo III CNR (1)
a2)
struttura con accesso diretto da strada extraurbana principale con
caratteristiche geometriche quanto meno pari a quelle del tipo IV CNR
a3)
struttura accessibile da strada extraurbana con caratteristiche geometriche
quanto meno pari a quelle del tipo V CNR
a4)
struttura raggiungibile direttamente da una strada urbana di scorrimento, ossia
con le caratteristiche delle strade di tipo D di cui all’art. 2 del Codice
della strada (2)
a5)
struttura accessibile direttamente da una strada a cui il PUT e/o il PRG
assegna il ruolo di strade urbane di quartiere.
Per
le grandi strutture di vendita di prodotti alimentari con superficie di vendita
di almeno 4.500 mq si richiede il livello di prestazione a1).
Per
le altre grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si richiede il
livello di prestazione a1), oppure a2), oppure a4).
Per
le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si richiede il
livello di prestazione a5) o a2).
Per
le grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari si richiede il
livello di prestazione a1), oppure a2), oppure a4).
Nel
solo caso di collocazione nell’ambito di preesistenti aggregazioni di medie o
grandi strutture commerciali è considerato sufficiente anche il livello di
prestazione a3).
Le
prestazioni richieste possono essere riconsiderate in sede di PTCP ovvero di
Conferenza dei servizi di cui all’art. 7 della L.R. 14/99 in relazione alle
caratteristiche di assetto del sistema insediativo e di assetto della rete
viaria.
5.3.3
Requisito b): collocazione rispetto ai nodi di interscambio fra mobilità
individuale e collettiva
Si
definiscono i seguenti livelli di prestazione decrescenti:
b1)
collocazione a meno di 200 m. da una stazione del servizio ferroviario
regionale o di servizi ferroviari di bacino ad elevata frequenza;
b2)
collocazione presso una fermata di servizi di trasporto urbano collettivo, in
posizione tale che il parcheggio pubblico realizzato dalla struttura di vendita
come standard di urbanizzazione possa svolgere funzioni di parcheggio
scambiatore per il raggiungimento del centro urbano;
b3)
collocazione a meno di cento metri fra l’ingresso alla struttura e una fermata
di servizi di trasporto urbano o suburbano collettivo a media o elevata
frequenza.
Per
le grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si formula l’indirizzo di
assicurare il livello di prestazione b1) oppure b2).
Per
le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si formula
l’indirizzo di assicurare il livello di prestazione b3) o superiore.
Per
le altre medie o grandi strutture di vendita i livelli di prestazione b1), b2)
e b3) sono preferenziali.
Le
prestazioni richieste possono essere precisate in sede di PTCP ovvero di
Conferenza dei servizi di cui all’art. 7 della L.R. 14/99 in relazione alle
caratteristiche di assetto del sistema insediativo e di assetto della rete di
servizi di trasporto collettivo specifiche di ciascun bacino di utenza.
In
carenza dei requisiti suddetti possono essere eventualmente definiti obblighi
convenzionali, a carico del proponente, riguardanti l’estensione dei servizi di
linea di trasporto collettivo in essere o per l’attivazione di un servizio
privato di trasporto collettivo-navetta fra la struttura, il centro urbano e il
più idoneo nodo di scambio intermodale.
5.3.4
Requisito c): innesto fra viabilità pubblica e privata
Si
definiscono i seguenti livelli di prestazione decrescenti:
c1)
innesto ad uso esclusivo della struttura di vendita o della area commerciale
integrata, senza intersezioni a raso;
c2)
innesto canalizzato ad uso esclusivo della struttura di vendita o della area
commerciale integrata, con corsie di accelerazione, di decelerazione e di
accumulo di lunghezza adeguata ai flussi di traffico attesi;
c3)
innesto canalizzato ad uso esclusivo della struttura di vendita.
Per
le grandi strutture di vendita di prodotti alimentari e per le aree commerciali
integrate si richiede il livello di prestazione c1) o c2).
Per
le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari si richiede il livello
di prestazione c2) o c3).
Per
le grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari si richiede il
livello di prestazione c2) o c3).
Per
le grandi strutture di vendita e per le aree commerciali integrate il livello
di prestazione richiesto può essere precisato in sede di Conferenza di servizi
di cui all’art. 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, in relazione al volume di
traffico atteso.
Per
le medie strutture di vendita il livello di prestazione richiesto può essere
precisato in sede di strumento urbanistico generale o di piano attuativo, anche
con riferimento alla specifica localizzazione.
(1)
Per "raggiungibile direttamente" si intende in questo caso che fra la
strada con le caratteristiche richieste e l’accesso ai parcheggi pertinenziali
della struttura di vendita si percorre un raccordo stradale di lunghezza non
superiore a due chilometri, di sezione adeguata al traffico atteso, e senza
attraversare zone urbane residenziali.
(2)
Per "raggiungibile direttamente" si intende in questo caso che fra la
strada di scorrimento e l’accesso ai parcheggi pertinenziali della struttura di
vendita si percorre un raccordo stradale di lunghezza non superiore a 500 m. di
sezione adeguata al traffico atteso.
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