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Categoria:Guida ai Servizi del Comune di Bologna
Argomento:Commercio, Quartiere

Disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande


DESCRIZIONE
Per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è stata disposta la seguente disciplina:


La disciplina si applica a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - ad esclusione di quelle espressamente previste dall’art. 2 della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14 - il cui esercizio avvenga entro i limiti espressamente previsti dalle specifiche Leggi di settore.
E' esclusa dall’applicazione della disciplina la somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell’ambito delle seguenti attività:
a) ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati ed esercizi similari, esercitate direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro;
b) attività esercitate da mense aziendali;
c) attività svolte al domicilio del consumatore;
d) attività poste nelle aree di servizio delle autostrade e delle strade extraurbane principali, all'interno degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie e dei mezzi di trasporto pubblico in genere;
e) attività di somministrazione esercitate sui mezzi di trasporto pubblico;
f) altre attività di somministrazione il cui esercizio non sia rivolto al pubblico ma ad una cerchia di persone predeterminata ed individuabile.


1. Gli orari di apertura e di chiusura sono scelti dall’esercente nel rispetto del monte ore giornaliero minimo di apertura fissato in sei ore.
2. è fissata una fascia oraria di chiusura, dalle ore 03,00 alle ore 05,00, nella quale ogni esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è tenuto ad osservare la totale chiusura, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14. L’orario di apertura può essere anticipato alle ore 04,00 purchè l’orario di chiusura sia fissato entro le ore 24,00.

3. l’orario di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande può essere modificato, con motivato provvedimento, a tutela dei cittadini contermini.

4. ai titolari delle attività soggette alla presente disciplina, è fatto obbligo, ai fini della vigilanza, di comunicare per iscritto allo Sportello del Cittadino del Quartiere competente per territorio, almeno quindici giorni prima della decorrenza, l’orario giornaliero prescelto ed inoltre di renderlo noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura dell’esercizio, mediante cartello vidimato nella parte esposta e chiaramente visibile dall’esterno.

5. nel caso in cui, nel corso dell’anno solare, si intendano effettuare orari diversificati in relazione alla stagionalità o ad altri fattori, può essere effettuata un’unica comunicazione, con le modalità di cui al comma 4, indicando orari e relativi periodi di effettuazione.

6. nel caso di attività miste, quali le attività di somministrazione svolte congiuntamente ad attività commerciali, l’obbligo di informazione di cui al precedente comma 4 è assolto mediante esposizione di un unico cartello orari, sempreché l’orario prescelto sia compatibile con le rispettive norme di riferimento in materia, vidimato nella parte esposta e chiaramente visibile dall’esterno.

7. l’orario può essere modificato previa effettuazione della comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo.

8. è obbligatorio osservare l’orario esposto nell’apposito cartello.

9. gli esercizi di cui all’art. 4, comma 5, lett. a) e c) della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, possono effettuare la somministrazione unicamente se connessa alle attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegati.

10. dalle ore 24,00 deve essere sospesa la somministrazione di alimenti e bevande negli spazi esterni di pertinenza ed entro le ore 01,00 deve cessare l’utilizzo dell’area occupata dai dehors, fatti salvi eventuali accordi da sottoscrivere nell’ambito di piani o programmi predisposti dall’Amministrazione comunale ai sensi della vigente normativa.

11. Dalle ore 02,30 deve essere sospesa l’attività di somministrazione di alcolici all’interno dei locali.


1. è possibile osservare, nel corso della settimana, una o più giornate di chiusura da indicare contestualmente e con le stesse modalità della comunicazione degli orari di apertura e di chiusura dell’attività.

2. se, per motivi eccezionali, l’esercente vuole effettuare la chiusura temporanea dell’esercizio per periodi diversi da quelli sopra indicati, dovrà renderlo noto al pubblico con apposito cartello visibile anche ad esercizio chiuso.

3. per periodi di chiusura temporanea dell’attività superiori a trenta giorni consecutivi, l’esercente ha l’obbligo di darne preventiva comunicazione per iscritto allo Sportello del Cittadino del Quartiere competente per territorio.
Resta fermo il rispetto di quanto previsto all’art. 15, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14.


1. ai fini dell’attività di vendita per asporto effettuata ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, sono osservati gli stessi orari previsti per l’attività di somministrazione.

2. qualora sia consentita, negli stessi locali, l’attività commerciale di vendita al minuto, essa deve svolgersi secondo le norme, incluse quelle riferite agli orari, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. nella fattispecie di cui sopra, gli orari di apertura dell’attività commerciale devono essere indicati in apposito, distinto, cartello orari.


Durante l'orario di apertura dei pubblici esercizi è consentito l'uso degli apparecchi da gioco (video-giochi, biliardini, flipper) e di quelli per la diffusione sonora e di immagini (televisione, video, radio, mangianastri, juke-box) a condizione che gli apparecchi funzionino con tonalità moderate tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed in ogni caso nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.


Dal 20/12 al 06/01 è consentita ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande l'apertura con orario continuato 24 ore su 24.

Le violazioni sono punite:
a) con la revoca dell’autorizzazione, nelle ipotesi previste dall’art. 15, comma 3, lett. c) della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, ovvero nel caso in cui l’esercente non rispetti gli orari prescelti e le indicazioni operative decise dal Comune, nonché in caso di violazione delle prescrizioni dettate in sede autorizzativa per motivi di pubblico interesse;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154,00 a euro 1032,00, ai sensi dell’art.19 della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, con le modalità e procedure di cui all’art. 17-bis, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
c) con la riduzione della fascia oraria di apertura qualora, nell’arco di un semestre, vengano contestate allo stesso esercente due violazioni dell'ordinanza in questione e comunque della vigente normativa in materia di orari.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Ordinanza Sindacale P.G. n. 63325 del 23/03/2005.

PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
URP / SPORTELLO DEL CITTADINO City Lights


COMPETENZA

Ente/Organizzazione

COMUNE DI BOLOGNA - AREA SAPERI ED ECONOMIA

Direttore

Pier Luigi Bottino

Settore

SETTORE ECONOMIA E ATTIVITA' TURISTICHE

Direttore

Andrea Mari

Unità Intermedia

SVILUPPO, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA ' PRODUTTIVE E COMMERCIALI

Responsabile

Cinzia Nerastri

 



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