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Categoria:Guida ai Servizi del Comune di Bologna |
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Disciplina
degli orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande
DESCRIZIONE
Per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è stata
disposta la seguente disciplina:
La disciplina si applica a tutte le attività di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande - ad esclusione di quelle espressamente previste
dall’art. 2 della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14 - il cui esercizio
avvenga entro i limiti espressamente previsti dalle specifiche Leggi di
settore.
E' esclusa dall’applicazione della disciplina la somministrazione di alimenti e
bevande esercitata nell’ambito delle seguenti attività:
a) ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili,
scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze
dell’ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati ed esercizi
similari, esercitate direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e
senza fini di lucro;
b) attività esercitate da mense aziendali;
c) attività svolte al domicilio del consumatore;
d) attività poste nelle aree di servizio delle autostrade e delle strade
extraurbane principali, all'interno degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie
e dei mezzi di trasporto pubblico in genere;
e) attività di somministrazione esercitate sui mezzi di trasporto pubblico;
f) altre attività di somministrazione il cui esercizio non sia rivolto al
pubblico ma ad una cerchia di persone predeterminata ed individuabile.
1. Gli orari di apertura e di chiusura sono scelti dall’esercente nel rispetto
del monte ore giornaliero minimo di apertura fissato in sei ore.
2. è fissata una fascia oraria di chiusura, dalle ore 03,00 alle ore 05,00,
nella quale ogni esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è tenuto
ad osservare la totale chiusura, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della Legge
Regionale 26 luglio 2003, n. 14. L’orario di apertura può essere anticipato
alle ore 04,00 purchè l’orario di chiusura sia
fissato entro le ore 24,00.
3. l’orario di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande può essere modificato, con motivato provvedimento, a tutela dei
cittadini contermini.
4. ai titolari delle attività soggette alla presente disciplina, è fatto
obbligo, ai fini della vigilanza, di comunicare per iscritto allo Sportello del
Cittadino del Quartiere competente per territorio, almeno quindici giorni prima
della decorrenza, l’orario giornaliero prescelto ed inoltre di renderlo noto al
pubblico, anche durante il periodo di chiusura dell’esercizio, mediante cartello
vidimato nella parte esposta e chiaramente visibile dall’esterno.
5. nel caso in cui, nel corso dell’anno solare, si intendano effettuare orari
diversificati in relazione alla stagionalità o ad
altri fattori, può essere effettuata un’unica comunicazione, con le modalità di
cui al comma 4, indicando orari e relativi periodi di effettuazione.
6. nel caso di attività miste, quali le attività di somministrazione svolte
congiuntamente ad attività commerciali, l’obbligo di informazione di cui al
precedente comma 4 è assolto mediante esposizione di un unico cartello orari, sempreché l’orario prescelto sia compatibile con le
rispettive norme di riferimento in materia, vidimato nella parte esposta e
chiaramente visibile dall’esterno.
7. l’orario può essere modificato previa effettuazione della comunicazione di
cui al comma 4 del presente articolo.
8. è obbligatorio osservare l’orario esposto nell’apposito cartello.
9. gli esercizi di cui all’art. 4, comma 5, lett. a) e c) della Legge Regionale
26 luglio 2003, n. 14, possono effettuare la somministrazione unicamente se
connessa alle attività cui sono funzionalmente e logisticamente
collegati.
10. dalle ore 24,00 deve essere sospesa la somministrazione di alimenti e
bevande negli spazi esterni di pertinenza ed entro le ore 01,00 deve cessare
l’utilizzo dell’area occupata dai dehors, fatti salvi
eventuali accordi da sottoscrivere nell’ambito di piani o programmi predisposti
dall’Amministrazione comunale ai sensi della vigente normativa.
11. Dalle ore 02,30 deve essere sospesa l’attività di somministrazione di
alcolici all’interno dei locali.
1. è possibile osservare, nel corso della settimana, una o più giornate di
chiusura da indicare contestualmente e con le stesse modalità della comunicazione
degli orari di apertura e di chiusura dell’attività.
2. se, per motivi eccezionali, l’esercente vuole effettuare la chiusura
temporanea dell’esercizio per periodi diversi da quelli sopra indicati, dovrà
renderlo noto al pubblico con apposito cartello visibile anche ad esercizio
chiuso.
3. per periodi di chiusura temporanea dell’attività superiori a trenta giorni
consecutivi, l’esercente ha l’obbligo di darne preventiva comunicazione per
iscritto allo Sportello del Cittadino del Quartiere competente per territorio.
Resta fermo il rispetto di quanto previsto all’art. 15, comma 1, lettera a)
della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14.
1. ai fini dell’attività di vendita per asporto effettuata ai sensi dell’art.
7, comma 3, della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, sono osservati gli
stessi orari previsti per l’attività di somministrazione.
2. qualora sia consentita, negli stessi locali, l’attività commerciale di
vendita al minuto, essa deve svolgersi secondo le norme, incluse quelle
riferite agli orari, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
3. nella fattispecie di cui sopra, gli orari di apertura dell’attività
commerciale devono essere indicati in apposito, distinto, cartello orari.
Durante l'orario di apertura dei pubblici esercizi è consentito l'uso degli
apparecchi da gioco (video-giochi, biliardini, flipper) e di quelli per la
diffusione sonora e di immagini (televisione, video, radio, mangianastri,
juke-box) a condizione che gli apparecchi funzionino con tonalità moderate tali
da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed in ogni caso nel rispetto
delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell'ambiente esterno, nonché di ogni altra disposizione di legge o
di regolamento vigenti, in quanto applicabili.
Dal 20/12 al 06/01 è consentita ai pubblici esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande l'apertura con orario continuato 24 ore su 24.
Le violazioni sono punite:
a) con la revoca dell’autorizzazione, nelle ipotesi previste dall’art. 15,
comma 3, lett. c) della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, ovvero nel caso
in cui l’esercente non rispetti gli orari prescelti e le indicazioni operative
decise dal Comune, nonché in caso di violazione delle prescrizioni dettate in
sede autorizzativa per motivi di pubblico interesse;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154,00 a euro 1032,00, ai
sensi dell’art.19 della Legge Regionale 26 luglio
2003, n. 14, con le modalità e procedure di cui all’art. 17-bis, comma 3, del
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18
giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
c) con la riduzione della fascia oraria di apertura qualora, nell’arco di un
semestre, vengano contestate allo stesso esercente due violazioni
dell'ordinanza in questione e comunque della vigente normativa in materia di
orari.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Ordinanza Sindacale P.G. n. 63325 del 23/03/2005.
PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
URP / SPORTELLO DEL CITTADINO ![]()
COMPETENZA
|
Ente/Organizzazione |
COMUNE DI BOLOGNA - AREA SAPERI
ED ECONOMIA |
|
Direttore |
Pier Luigi Bottino |
|
Settore |
SETTORE ECONOMIA E ATTIVITA'
TURISTICHE |
|
Direttore |
Andrea Mari |
|
Unità Intermedia |
SVILUPPO, PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA ' PRODUTTIVE E COMMERCIALI |
|
Responsabile |
Cinzia Nerastri |
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