Assessorato turismo e commercio

 

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L.R. n. 23 del 7 Aprile 2000
DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA

 

(B.U.R. n. 59 del 10.4.2000)

La Regione, con la presente Legge, si propone di valorizzare ed armonizzare lo sviluppo delle aree rurali ove si producono prodotti e vini tipici di qualità; a tale fine, in attuazione delle disposizioni legislative nazionali (Legge 27 Luglio 1999, n. 268), disciplina il riconoscimento degli itinerari turistici enogastronomici esistenti e ne incentiva la realizzazione di nuovi, organicamente a quanto previsto per le iniziative promozionali enunciate dalla L.R. 7/98.

Sono definiti itinerari enogastronomici quei percorsi ad elevata potenzialità turistica contraddistinti da produzioni agricole, vinicole e gastronomiche tipiche e tradizionali di alta qualità, in un contesto di attrattive paesaggistiche, storiche ed artistiche che si fondono in una originale unità estetica e culturale. Gli Itinerari vengono individuati su territori ove esistono produzioni enogastronomiche di qualità nonché produzioni tradizionali emiliano-romagnole e sono opportunamente segnalati ai fini della fruizione da parte degli utenti. (Rif. legislativi: Legge 10.2.1992, n.164 – Regolamenti CEE 2081/92,2082/92 e 2092/91 – L.R. 28.10.1999, n.28 – Decreto 8.9.1999, n.350).

La Regione entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva il Regolamento di attuazione.

Il Regolamento tra l’altro dispone:

  • l’individuazione dei requisiti degli itinerari;
  • l’individuazione delle soglie di attinenza alla realtà del territorio;
  • la fissazione degli standard minimi di qualità dei prodotti e dei servizi;
  • l’adozione di una segnaletica uniforme per l’identificazione degli itinerari;
  • la definizione di un disciplinare tipo per la formazione degli itinerari;
  • la definizione delle norme transitorie per il riconoscimento degli itinerari già presenti su territorio.

La Regione riconosce gli itinerari turistici enogastronomici in base alle valutazioni del Comitato tecnico (art.5) sentite le Province. Nel caso non vengano rispettate le condizioni previste per il riconoscimento, la Regione revoca il medesimo. Gli itinerari riconosciuti dalla presente legge, vengono inseriti con priorità nei programmi regionali per il turismo.

Il Comitato tecnico istituito con la presente legge è composto da:

  • quattro membri designati dagli Assessori all’Agricoltura, al Turismo, Cultura e attività produttive;
  • quattro membri nominati dalla Giunta esperti del settore agroalimentare e turistico.

Il Comitato tecnico valuta:

  • la rispondenza del progetto e del disciplinare proposto dal Comitato promotore;
  • gli impegni assunti dal Comitato promotore relativamente ai prodotti e alle attrattive da valorizzare;
  • le eventuali proposte di modifica degli itinerari già riconosciuti.

Il Comitato promotore presenta alla Regione il progetto per la realizzazione dell’itinerario o degli itinerari; possono far parte di tale Comitato:

  • le aziende agricole ed agrituristiche sia di produzione che di trasformazione dei prodotti della zona;
  • le imprese artigiane e commerciali che realizzano o commercializzano i prodotti tipici del territorio;
  • gli Enti locali e loro consorzi, Camere di commercio, organizzazioni professionali, consorzi per la tutela dei prodotti tipici, istituzioni ed associazioni culturali, organizzazioni sociali (ONLUS), altre imprese aventi interessi per gli itinerari.

Il progetto dell’itinerario deve contenere il disciplinare applicabile, l’individuazione dei prodotti e l’atto di impegno alla realizzazione del medesimo.

Il Comitato promotore entro sessanta (60) giorni dal riconoscimento dell’itinerario si costituisce in organismo associativo senza scopo di lucro per gestire l’itinerario. Tale organismo ha il compito di:

  1. realizzare l’itinerario e predisporne le attività;
  2. diffondere la conoscenza del medesimo attraverso una idonea promozione nelle sedi locali, provinciali e regionali;
  3. presiedere alla coordinata realizzazione del progetto con tutti gli aderenti all’itinerario;
  4. curare i rapporti con le istituzioni esistenti sul territorio;
  5. presentare domanda per l’accesso ai contributi regionali;
  6. gestire direttamente o indirettamente le attività collaterali;
  7. proporre attività di formazione necessarie per gli operatori;
  8. promuovere la costituzione di Club di prodotto (L.R. n.7/98).

La Giunta della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione degli itinerari stanzia nel suo bilancio annuale e poliennale somme da erogare quali contributi finalizzati alle opere connesse; inoltre promuove e sostiene la formazione di operatori per il settore in oggetto e sostiene le imprese che adeguano i loro standard di qualità a quanto previsto dalla presente legge regionale.

Fanno capo ai Comuni e alle Province le funzioni di localizzazione e controllo per la realizzazione degli itinerari.

La legge dispone la modifica di alcune parti della L.R. 26/94 e precisamente:

  • la lettera f) del comma 2 dell’art. 2, riguardante le attività ricreative e culturali, che vengono ora estese a tutti gli ospiti (prima erano limitate agli ospiti alloggiati o a quelli che usufruivano del servizio di ristorazione);
  • il comma 1 dell’art. 5 che fissava, per gli imprenditori agricoli, il pre-requisito di un biennio di attività agricola prima di poter svolgere attività agrituristica; ora tale pre-requisito non è più necessario.

Per informazioni rivolgersi a : Raffaele Spiga (tel. 051 283989).

E' disponibile il testo della legge o accedendo alle Banche Dati del Consiglio Regionale (orario di consultazione: 08.00-24.00) oppure scaricandolo in formato PDF dal seguente link: testo della legge (18 KB).


a cura di: Servizio Turismo e qualità delle aree turistiche

e-mail: turismo@regione.emilia-romagna.it

ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2003