(B.U.R. n. 59 del
10.4.2000)
La Regione, con la presente Legge, si propone di
valorizzare ed armonizzare lo sviluppo delle aree rurali ove si
producono prodotti e vini tipici di qualità; a tale fine, in attuazione
delle disposizioni legislative nazionali (Legge 27 Luglio 1999, n. 268),
disciplina il riconoscimento degli itinerari turistici
enogastronomici esistenti e ne incentiva la realizzazione di
nuovi, organicamente a quanto previsto per le iniziative promozionali
enunciate dalla L.R. 7/98.
Sono definiti itinerari enogastronomici quei
percorsi ad elevata potenzialità turistica contraddistinti da
produzioni agricole, vinicole e gastronomiche tipiche e tradizionali di
alta qualità, in un contesto di attrattive paesaggistiche, storiche ed
artistiche che si fondono in una originale unità estetica e culturale. Gli
Itinerari vengono individuati su territori ove esistono produzioni
enogastronomiche di qualità nonché produzioni tradizionali
emiliano-romagnole e sono opportunamente segnalati ai fini della fruizione
da parte degli utenti. (Rif. legislativi: Legge 10.2.1992, n.164
Regolamenti CEE 2081/92,2082/92 e 2092/91 L.R. 28.10.1999, n.28
Decreto 8.9.1999, n.350).
La Regione entro 120 giorni dallentrata in vigore della
presente legge, approva il Regolamento di attuazione.
Il Regolamento tra laltro dispone:
- lindividuazione dei requisiti degli itinerari;
- lindividuazione delle soglie di attinenza alla realtà del
territorio;
- la fissazione degli standard minimi di qualità dei prodotti e dei
servizi;
- ladozione di una segnaletica uniforme per lidentificazione degli
itinerari;
- la definizione di un disciplinare tipo per la formazione degli
itinerari;
- la definizione delle norme transitorie per il riconoscimento degli
itinerari già presenti su territorio.
La Regione riconosce gli itinerari turistici
enogastronomici in base alle valutazioni del Comitato tecnico (art.5)
sentite le Province. Nel caso non vengano rispettate le condizioni
previste per il riconoscimento, la Regione revoca il medesimo. Gli
itinerari riconosciuti dalla presente legge, vengono inseriti con priorità
nei programmi regionali per il turismo.
Il Comitato tecnico istituito con la presente legge è
composto da:
- quattro membri designati dagli Assessori allAgricoltura, al
Turismo, Cultura e attività produttive;
- quattro membri nominati dalla Giunta esperti del settore
agroalimentare e turistico.
Il Comitato tecnico valuta:
- la rispondenza del progetto e del disciplinare proposto dal Comitato
promotore;
- gli impegni assunti dal Comitato promotore relativamente ai prodotti
e alle attrattive da valorizzare;
- le eventuali proposte di modifica degli itinerari già riconosciuti.
Il Comitato promotore presenta alla Regione il progetto
per la realizzazione dellitinerario o degli itinerari; possono far parte
di tale Comitato:
- le aziende agricole ed agrituristiche sia di produzione che di
trasformazione dei prodotti della zona;
- le imprese artigiane e commerciali che realizzano o commercializzano
i prodotti tipici del territorio;
- gli Enti locali e loro consorzi, Camere di commercio, organizzazioni
professionali, consorzi per la tutela dei prodotti tipici, istituzioni
ed associazioni culturali, organizzazioni sociali (ONLUS), altre imprese
aventi interessi per gli itinerari.
Il progetto dellitinerario deve contenere il
disciplinare applicabile, lindividuazione dei prodotti e latto di
impegno alla realizzazione del medesimo.
Il Comitato promotore entro sessanta (60) giorni dal
riconoscimento dellitinerario si costituisce in organismo associativo
senza scopo di lucro per gestire litinerario. Tale organismo ha il
compito di:
- realizzare litinerario e predisporne le attività;
- diffondere la conoscenza del medesimo attraverso una idonea
promozione nelle sedi locali, provinciali e regionali;
- presiedere alla coordinata realizzazione del progetto con tutti gli
aderenti allitinerario;
- curare i rapporti con le istituzioni esistenti sul territorio;
- presentare domanda per laccesso ai contributi regionali;
- gestire direttamente o indirettamente le attività collaterali;
- proporre attività di formazione necessarie per gli operatori;
- promuovere la costituzione di Club di prodotto (L.R. n.7/98).
La Giunta della Regione Emilia-Romagna per la
realizzazione degli itinerari stanzia nel suo bilancio annuale e
poliennale somme da erogare quali contributi finalizzati alle opere
connesse; inoltre promuove e sostiene la formazione di operatori per il
settore in oggetto e sostiene le imprese che adeguano i loro standard di
qualità a quanto previsto dalla presente legge regionale.
Fanno capo ai Comuni e alle Province le funzioni di
localizzazione e controllo per la realizzazione degli itinerari.
La legge dispone la modifica di alcune parti della L.R.
26/94 e precisamente:
- la lettera f) del comma 2 dellart. 2, riguardante le attività
ricreative e culturali, che vengono ora estese a tutti gli ospiti (prima
erano limitate agli ospiti alloggiati o a quelli che usufruivano del
servizio di ristorazione);
- il comma 1 dellart. 5 che fissava, per gli imprenditori agricoli,
il pre-requisito di un biennio di attività agricola prima di poter
svolgere attività agrituristica; ora tale pre-requisito non è più
necessario.
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